Corte costituzionale
Sentenza n. 452/1990
Corte cost., sent. 12 ottobre 1990, n. 452
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 452/1990
- Data di deposito
- 12 ottobre 1990
- Data di decisione
- 26 settembre 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:452
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16535
Riguardo ai tempi e modi della verifica (agli effetti dell'art. 452, primo comma, cod. proc. pen.) dei presupposti di una corretta instaurazione del giudizio direttissimo, quando sia richiesto, in base all'art. 449, quinto comma, per avere l'imputato "reso confessione", nel contesto della dottrina e della giurisprudenza di merito gia' manifestatesi in argomento e significativamente concordi nel subordinare l'adozione del rito direttissimo ad un accertamento diretto del giudice anziche' al semplice assunto di una delle parti, l'interpretazione - condivisa nel caso di specie dal giudice a quo - secondo cui tale accertamento da parte del giudice non sarebbe possibile perche', dovendo necessariamente compiersi in limine litis, troverebbe un ostacolo insuperabile nella mancata previsione, nell'art. 431 co. proc. pen., (espressamente richiamato, per il giudizio direttissimo, sia dall'art. 450, quarto comma, del codice, sia dall'art. 138 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento del verbale di interrogatorio contenente la confessione, e' finora nettamente minoritaria, prevalendo, su di essa, sul secondo come sul primo punto, orientamenti meno restrittivi. Percio', allo stato, non puo' essere accolta la censura di incostituzionalita' formulata, in base a tale interpretazione, nei confronti del suddetto articolo, per violazione del principio della indipendenza del giudice. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vibo Valentia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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