Corte costituzionale

Sentenza n. 452/1990

Corte cost., sent. 12 ottobre 1990, n. 452

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
452/1990
Data di deposito
12 ottobre 1990
Data di decisione
26 settembre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:452

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16535

Riguardo ai tempi e modi della verifica (agli effetti dell'art. 452, primo comma, cod. proc. pen.) dei presupposti di una corretta instaurazione del giudizio direttissimo, quando sia richiesto, in base all'art. 449, quinto comma, per avere l'imputato "reso confessione", nel contesto della dottrina e della giurisprudenza di merito gia' manifestatesi in argomento e significativamente concordi nel subordinare l'adozione del rito direttissimo ad un accertamento diretto del giudice anziche' al semplice assunto di una delle parti, l'interpretazione - condivisa nel caso di specie dal giudice a quo - secondo cui tale accertamento da parte del giudice non sarebbe possibile perche', dovendo necessariamente compiersi in limine litis, troverebbe un ostacolo insuperabile nella mancata previsione, nell'art. 431 co. proc. pen., (espressamente richiamato, per il giudizio direttissimo, sia dall'art. 450, quarto comma, del codice, sia dall'art. 138 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento del verbale di interrogatorio contenente la confessione, e' finora nettamente minoritaria, prevalendo, su di essa, sul secondo come sul primo punto, orientamenti meno restrittivi. Percio', allo stato, non puo' essere accolta la censura di incostituzionalita' formulata, in base a tale interpretazione, nei confronti del suddetto articolo, per violazione del principio della indipendenza del giudice. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vibo Valentia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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