Corte costituzionale
Sentenza n. 448/1990
Corte cost., sent. 12 ottobre 1990, n. 448
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 448/1990
- Data di deposito
- 12 ottobre 1990
- Data di decisione
- 26 settembre 1990
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:448
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 34 del 8 febbraio 1990
- art. 1, comma 2, decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 35 del 8 febbraio 1990
- art. 7, decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 34 del 8 febbraio 1990
- art. 8, decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 35 del 8 febbraio 1990
- art. 8, comma 2, decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 34 del 8 febbraio 1990
- art. 9, comma 2, decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 35 del 8 febbraio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 16619
Vi e' carenza di interesse, da parte della regione Toscana, a sollevare - per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. - i conflitti di attribuzione proposti, in ordine agli artt. 1, terzo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste 8 febbraio 1990, n. 34, e 1, secondo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 8 febbraio 1990, n. 35, i quali, ai fini dell'attuazione degli interventi per l'adattamento alla realta' nazionale dei regimi di aiuto in materia agricola, di cui a Regolamenti CEE, menzionano, tra i soggetti competenti, anche i Ministeri dell'agricoltura e del tesoro. La ricorrente, infatti, non contesta la presenza di qualsivoglia attivita' degli organi statali nell'iter procedurale di detti interventi, ne' le norme in questione, di contenuto di per se' generico e meramente descrittivo, precisano quale sia il ruolo e la funzione attribuiti ai singoli soggetti elencati. (Inammissibilita', riguardo alle suddette norme dei decreti ministeriali impugnati, dei proposti conflitti).
Massima n. 16620
Le competenze delle Regioni in materia di agricoltura relative all'attuazione dei regimi di aiuto CEE per l'estensivizzazione della produzione e il ritiro dei seminativi dalla produzione, non sono lese dalle disposizioni dei decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste nn. 34 (art. 7) e 35 (art. 8) dell'8 febbraio 1990, che fanno obbligo al richiedente di compilare in duplice copia la domanda di aiuto e di inviarne una copia al Ministero. Tale obbligo e' imposto infatti a fini meramente conoscitivi, non spettando al Ministero alcun potere di decisione in proposito ed essendo invece previsto (art. 8, primo comma, del d.m. n. 34, e 9, primo comma, del d.m. n. 35) che le Regioni accertino la rispondenza alla normativa amministrativa vigente dell'impegno sottoscritto dal richiedente e della domanda di aiuto ed inviino quindi al Ministero gli elenchi delle aziende aventi diritto. (Spettanza allo Stato di richiedere ai soggetti interessati, a fini conoscitivi, copia della domanda per la concessione dei benefici relativi ai regimi di aiuto per l'estensivizzazione della produzione e per il ritiro di seminativi dalla produzione, previsti dal regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio - come modificato dal regolamento n. 1094/88 - e dai regolamenti CEE nn. 1272/88 e 4115/88 della Commissione).
Massima n. 16621
Posto che il silenzio degli artt. 8, primo comma, e, rispettivamente, 9, primo comma, dei decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 8 febbraio 1990, nn. 34 e 35, riguardo agli organi cui spetta erogare gli aiuti di cui al Regolamento CEE n. 797/85 e successive modifiche, per le estensivizzazione della produzione agricola e il ritiro dei seminativi dalla produzione, comporti che la liquidazione di essi sia effettuata per entrambi i regimi dagli organi statali, cio' non e' sufficiente a concretizzare una lesione delle competenze regionali in materia. Si tratta infatti di una modalita' procedurale attinente ad una fase meramente esecutiva dell'iter di concessione dei benefici, mentre cio' che conta e' che l'attivita' decisionale, in ordine alla individuazione degli aventi diritto, e' dagli stessi articoli (v. massima B) espressamente attribuita alle regioni. Peraltro, quanto meno in ordine al decreto ministeriale n. 35, relativo al regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione, poiche' tale regime va considerato intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli, il fatto che il pagamento dei benefici sia effettuato, in conformita' alle modalita' finanziarie della "sezione garanzia", dallo Stato, e in particolare dall'A.I.M.A., risponde pienamente alla normativa comunitaria (Regolamenti CEE n. 729/70 e n. 1094/88, e telex della Commissione 12 giugno 1989). (Spettanza allo Stato di provvedere, sulla base degli elenchi degli aventi diritto inviati dalle regioni, alla erogazione dell'importo dei suddetti benefici).
Massima n. 16622
In tema di aiuti comunitari, sussiste (v. artt. 14, 15 e 16 del regolamento n. 1272/88; 15, 16 e 17 del regolamento n. 4115/88) una responsabilita' dello Stato, in ordine alla loro attuazione - ed, in particolare, alla loro corretta utilizzazione - verso la Comunita', gravando su di essa le conseguenze finanziarie derivanti dall'impossibilita' di recuperare le somme versate (cfr. artt. 15 del reg. n. 1272/88 e 16 del reg. n. 4115/88). E' percio' legittimo il potere di controllo statale di cui agli artt. 8, secondo comma, d.m. dell'agricoltura 8 febbraio 1990, n. 34 e 9, secondo comma, del d.m. in pari data n. 35, in quanto attribuito - senza escludere quello regionale - nel rispetto del principio di cooperazione con le Regioni, che risulta attuato nella sua forma piu' autentica e originaria, quale quella paritaria, anche per cio' che riguarda l'avvalimento del Corpo forestale dello Stato (v. massima E). (Spettanza allo Stato di effettuare annualmente, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, e in collaborazione con le regioni, controlli "in loco" sulle aziende beneficiarie, per garantire il rispetto dei regimi di aiuto per l'estensivizzazione della produzione e per il ritiro di seminativi dalla produzione, previsti dal regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio - come modificato dal regolamento n. 1094/88 - e dai regolamenti CEE nn. 1272/88 e 4115/88 della Commissione.) - S. nn. 1029/1988, 1031/1988, 242/1989, 407/1989.
Massima n. 16623
La facolta' dello Stato di avvalersi di uffici regionali (nell'ambito della necessaria cooperazione tra apparati statali e regionali) va ritenuta in linea generale legittima, con la sola precisazione che, qualora comporti alterazioni significative nell'organizzazione degli uffici o turbamenti sostanziali nello svolgimento della loro normale attivita', puo' essere esercitata dallo Stato non con atto unilaterale, ma previa intesa con la regione interessata. - S. nn. 216/1987 e 996/1988.
Massima n. 16624
La possibilita' riconosciuta allo Stato di avvalersi del Corpo forestale nell'esercizio dei controlli di cui agli artt. 8, secondo comma, decreto del Ministro dell'agricoltura dell'8 febbraio 1990, n. 34 e 9, secondo comma, decreto in pari data, n. 35, non costituisce un'ipotesi di utilizzazione di uffici regionali, non potendosi considerare l'organismo in questione un "ufficio regionale".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione proposti, in ordine agli artt. 1, terzo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 8 febbraio 1990, n. 34, e 1, secondo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 8 febbraio 1990, n. 35, dalla Regione Toscana con i ricorsi in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;
b) dichiara che spetta allo Stato:
1) richiedere ai soggetti interessati, a fini conoscitivi, copia della domanda per la concessione dei benefici relativi ai regimi di aiuto per l'estensivizzazione della produzione e per il ritiro di seminativi dalla produzione, previsti dal regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio - come modificato dal regolamento n. 1094/88 - e dai regolamenti CEE nn. 1272/88 e 4115/88 della Commissione;
2) provvedere, sulla base degli elenchi delle aziende aventi diritto inviati dalle regioni, alla erogazione dell'importo dei benefici medesimi;
3) effettuare annualmente, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato e in collaborazione con le regioni, controlli in loco sulle aziende beneficiarie degli aiuti per garantire il rispetto della richiamata normativa comunitaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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