Corte costituzionale
Sentenza n. 447/1990
Corte cost., sent. 12 ottobre 1990, n. 447
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 447/1990
- Data di deposito
- 12 ottobre 1990
- Data di decisione
- 26 settembre 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:447
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16473
Il giudice per le indagini preliminari ha un potere di controllo pieno, nel rito e nel merito, sulla richiesta di emissione del decreto penale presentata dal pubblico ministero. Il successivo vincolo in forza del quale, nel caso di accoglimento della richiesta, egli non possa discostarsi dalla misura della pena indicata, e' giustificato dalla mancanza di un potere di opposizione da parte del pubblico ministero avverso il decreto e, pertanto, non determina alcuna lesione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge ne' di quello dell'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 460, secondo comma, c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.).
Massima n. 16474
A seguito della restituzione degli atti da parte del giudice che non intenda accogliere la richiesta di emissione di decreto penale, il pubblico ministero viene ad essere reinvestito di tutti i poteri ad esso spettanti: possibilita' di una reiterazione della richiesta con le modificazioni ritenute idonee a renderla accoglibile, qualora perdurino le altre condizioni previste dalla legge, o dell'instaurazione di altri riti semplificati, atti ad evitare il passaggio al dibattimento, ove in concreto ne ricorrano i presupposti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 460, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Camerino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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