Corte costituzionale

Sentenza n. 445/1990

Corte cost., sent. 12 ottobre 1990, n. 445

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
445/1990
Data di deposito
12 ottobre 1990
Data di decisione
26 settembre 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:445

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16468

La diversita' di regime esistente tra il procedimento ordinario innanzi al tribunale e quello piu' semplice e spedito previsto per la pretura non comporta di per se' una lesione del principio di eguaglianza, ne' significa che ciascuna di tali semplificazioni sia comunque da ritenere indenne da vizi di legittimita' costituzionale, occorrendo, a tal fine, verificare se la massima semplificazione, di volta in volta attuata, non sia in contrasto, prima ancora che con altri parametri costituzionali eventualmente indicati, con i canoni della ragionevolezza e della coerenza.

Massima n. 16469

Gli artt. 554, secondo comma, c.p.p. e 157 d.lgs 28 luglio 1989, n. 271 (che prevedono, rispettivamente, il primo: la restituzione degli atti al P.M., in caso di mancata condivisione della richiesta di archiviazione, per la formulazione dell'imputazione e il secondo: l'informativa del G.I.P. al P.G., quando, pur avendo emesso decreto di archiviazione, ritenga necessarie ulteriori indagini) non costituiscono un combinato disposto e pertanto, per controllare la loro rispondenza all'art. 3 Cost., vanno analizzati distintamente, trattandosi di due disposizioni complementari, nel senso che la seconda, emanata in epoca successiva, e' stata voluta dal legislatore delegato proprio per ovviare con l'apprestamento di un apposito meccanismo (informativa al procuratore generale ed eventuale sua richiesta di riapertura delle indagini) ad una manchevolezza della prima.

Massima n. 16470

Non e' ispirata a ragionevolezza e coerenza, ne' a criteri di speditezza e funzionalita' la norma secondo cui il G.I.P. presso la Pretura, investito della richiesta di archiviazione del P.M., anche se ritenga necessarie ulteriori indagini, debba emettere decreto di archiviazione, essendogli consentito soltanto di sollecitare il P.G. ad esperire gli accertamenti a lui preclusi. Pertanto tale normativa si concreta in una completa inversione dei ruoli del giudice e del P.M. come istituzionalmente previsti nel sistema del codice. La circostanza, poi, che sia rimessa alla discrezionalita' del P.G. la riapertura o meno delle indagini dimostra come l'esigenza espressa dal G.I.P. non riceve dal legislatore, che pur se ne e' fatto carico nelle norme di attuazione, alcuna effettiva garanzia. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbito il profilo relativo all'art. 112), l'art. 157 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

Massima n. 16471

Dopo la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 157, d.lgs. n. 271/1989 (v. massima C), al G.I.P. presso la Pretura, che non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione del P.M., rimarrebbe come unica alternativa la richiesta di formulazione dell'imputazione per l'immediata citazione a giudizio della persona sottoposta alle indagini preliminari con la conseguenza che proprio il rito pretorile, da disciplinare per delega secondo criteri di "massima semplificazione", viene sottoposto ad inevitabili complicanze, mentre il rito di base fruisce della possibilita' di acquisire agilmente, nel termine indispensabile fissato dal giudice, ulteriori chiarimenti preziosi per le determinazioni del pubblico ministero. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., restando assorbito l'ulteriore profilo relativo all'art. 112, l'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, per la parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale indichi con ordinanza al pubblico ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie, fissando il termine indispensabile per il loro compimento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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