Corte costituzionale
Sentenza n. 445/1990
Corte cost., sent. 12 ottobre 1990, n. 445
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 445/1990
- Data di deposito
- 12 ottobre 1990
- Data di decisione
- 26 settembre 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:445
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16468
La diversita' di regime esistente tra il procedimento ordinario innanzi al tribunale e quello piu' semplice e spedito previsto per la pretura non comporta di per se' una lesione del principio di eguaglianza, ne' significa che ciascuna di tali semplificazioni sia comunque da ritenere indenne da vizi di legittimita' costituzionale, occorrendo, a tal fine, verificare se la massima semplificazione, di volta in volta attuata, non sia in contrasto, prima ancora che con altri parametri costituzionali eventualmente indicati, con i canoni della ragionevolezza e della coerenza.
Massima n. 16469
Gli artt. 554, secondo comma, c.p.p. e 157 d.lgs 28 luglio 1989, n. 271 (che prevedono, rispettivamente, il primo: la restituzione degli atti al P.M., in caso di mancata condivisione della richiesta di archiviazione, per la formulazione dell'imputazione e il secondo: l'informativa del G.I.P. al P.G., quando, pur avendo emesso decreto di archiviazione, ritenga necessarie ulteriori indagini) non costituiscono un combinato disposto e pertanto, per controllare la loro rispondenza all'art. 3 Cost., vanno analizzati distintamente, trattandosi di due disposizioni complementari, nel senso che la seconda, emanata in epoca successiva, e' stata voluta dal legislatore delegato proprio per ovviare con l'apprestamento di un apposito meccanismo (informativa al procuratore generale ed eventuale sua richiesta di riapertura delle indagini) ad una manchevolezza della prima.
Massima n. 16470
Non e' ispirata a ragionevolezza e coerenza, ne' a criteri di speditezza e funzionalita' la norma secondo cui il G.I.P. presso la Pretura, investito della richiesta di archiviazione del P.M., anche se ritenga necessarie ulteriori indagini, debba emettere decreto di archiviazione, essendogli consentito soltanto di sollecitare il P.G. ad esperire gli accertamenti a lui preclusi. Pertanto tale normativa si concreta in una completa inversione dei ruoli del giudice e del P.M. come istituzionalmente previsti nel sistema del codice. La circostanza, poi, che sia rimessa alla discrezionalita' del P.G. la riapertura o meno delle indagini dimostra come l'esigenza espressa dal G.I.P. non riceve dal legislatore, che pur se ne e' fatto carico nelle norme di attuazione, alcuna effettiva garanzia. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbito il profilo relativo all'art. 112), l'art. 157 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
Massima n. 16471
Dopo la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 157, d.lgs. n. 271/1989 (v. massima C), al G.I.P. presso la Pretura, che non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione del P.M., rimarrebbe come unica alternativa la richiesta di formulazione dell'imputazione per l'immediata citazione a giudizio della persona sottoposta alle indagini preliminari con la conseguenza che proprio il rito pretorile, da disciplinare per delega secondo criteri di "massima semplificazione", viene sottoposto ad inevitabili complicanze, mentre il rito di base fruisce della possibilita' di acquisire agilmente, nel termine indispensabile fissato dal giudice, ulteriori chiarimenti preziosi per le determinazioni del pubblico ministero. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., restando assorbito l'ulteriore profilo relativo all'art. 112, l'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, per la parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale indichi con ordinanza al pubblico ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie, fissando il termine indispensabile per il loro compimento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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