Corte costituzionale
Sentenza n. 436/1990
Corte cost., sent. 10 ottobre 1990, n. 436
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 436/1990
- Data di deposito
- 10 ottobre 1990
- Data di decisione
- 26 settembre 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:436
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16503
Benche' il richiamo dell'art. 395 cod. proc. pen. all'art. 393, e la lettera delle espressioni usate in quest'ultimo, specie se poste a raffronto con quelle dell'art. 396, facciano ritenere che la richiesta di incidente probatorio proposta dal P.M. debba essere notificata alla persona sottoposta alle indagini preliminari ma non al difensore, altri aspetti di ordine sistematico (operativita' in materia delle previsioni degli artt. 61, circa la estensione alla persona sottoposta alle indagini preliminari dei diritti e delle garanzie dell'imputato, e 99, primo comma, circa la estensione al difensore delle facolta' e diritti dell'imputato, se non riservati personalmente a quest'ultimo; la finalita' della notifica, di consentire alle parti di svolgere attivita' - come la presentazione di deduzioni, documenti ecc. - che sottendono un adeguato esercizio della difesa tecnica; gli spazi ristrettissimi consentiti in proposito, e la prescrizione da parte dello stesso art. 593, secondo comma, della indicazione, nella richiesta del P.M., anche dei difensori delle persone interessate) inducono a sicuro contrario avviso. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 393, 395 e 396 cod. proc. pen. del 1988, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 393, 395 e 396 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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