Corte costituzionale

Sentenza n. 436/1990

Corte cost., sent. 10 ottobre 1990, n. 436

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
436/1990
Data di deposito
10 ottobre 1990
Data di decisione
26 settembre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:436

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16503

Benche' il richiamo dell'art. 395 cod. proc. pen. all'art. 393, e la lettera delle espressioni usate in quest'ultimo, specie se poste a raffronto con quelle dell'art. 396, facciano ritenere che la richiesta di incidente probatorio proposta dal P.M. debba essere notificata alla persona sottoposta alle indagini preliminari ma non al difensore, altri aspetti di ordine sistematico (operativita' in materia delle previsioni degli artt. 61, circa la estensione alla persona sottoposta alle indagini preliminari dei diritti e delle garanzie dell'imputato, e 99, primo comma, circa la estensione al difensore delle facolta' e diritti dell'imputato, se non riservati personalmente a quest'ultimo; la finalita' della notifica, di consentire alle parti di svolgere attivita' - come la presentazione di deduzioni, documenti ecc. - che sottendono un adeguato esercizio della difesa tecnica; gli spazi ristrettissimi consentiti in proposito, e la prescrizione da parte dello stesso art. 593, secondo comma, della indicazione, nella richiesta del P.M., anche dei difensori delle persone interessate) inducono a sicuro contrario avviso. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 393, 395 e 396 cod. proc. pen. del 1988, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 393, 395 e 396 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze