Corte costituzionale
Sentenza n. 431/1990
Corte cost., sent. 3 ottobre 1990, n. 431
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 431/1990
- Data di deposito
- 3 ottobre 1990
- Data di decisione
- 24 settembre 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:431
Norme oggetto del giudizio
- art. 425, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 16501
Non puo' ritenersi ingiustificato che l'art. 425 cod. proc. pen. - a differenza da quanto previsto nell'art. 257 delle Disposizioni transitorie - non permetta al giudice dell'udienza preliminare, ai fini della declaratoria di una causa di estinzione del reato, di riconoscere la sussistenza di circostanze attenuanti ne' di procedere a giudizio di bilanciamento. Mentre nella situazione transitoria il giudice e' di norma in possesso di un fascicolo processuale contenente gli atti dell'istruttoria, sia essa sommaria che formale, condotta sotto l'impero del codice abrogato, ben diversa e', invece, la situazione nella quale versa il giudice dell'udienza preliminare in regime codicistico, posto che - salvo il caso degli incidenti probatori, che tuttavia riguardano particolari aspetti non sempre idonei a delineare la fisionomia generale dei fatti, ed essendo quella prevista dall'art. 422 un'ipotesi solo supplementare - nell'udienza preliminare non esistono prove ne' accertamento dei fatti. Non sussiste, pertanto, violazione del principio di uguaglianza ne', conseguentemente, dei diritti di difesa dovendo questi rapportarsi all'ambito proprio di ciascuna fase del procedimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro con ordinanza 6 febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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