Corte costituzionale

Sentenza n. 431/1990

Corte cost., sent. 3 ottobre 1990, n. 431

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
431/1990
Data di deposito
3 ottobre 1990
Data di decisione
24 settembre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:431

Norme oggetto del giudizio

  • art. 425, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 16501

Non puo' ritenersi ingiustificato che l'art. 425 cod. proc. pen. - a differenza da quanto previsto nell'art. 257 delle Disposizioni transitorie - non permetta al giudice dell'udienza preliminare, ai fini della declaratoria di una causa di estinzione del reato, di riconoscere la sussistenza di circostanze attenuanti ne' di procedere a giudizio di bilanciamento. Mentre nella situazione transitoria il giudice e' di norma in possesso di un fascicolo processuale contenente gli atti dell'istruttoria, sia essa sommaria che formale, condotta sotto l'impero del codice abrogato, ben diversa e', invece, la situazione nella quale versa il giudice dell'udienza preliminare in regime codicistico, posto che - salvo il caso degli incidenti probatori, che tuttavia riguardano particolari aspetti non sempre idonei a delineare la fisionomia generale dei fatti, ed essendo quella prevista dall'art. 422 un'ipotesi solo supplementare - nell'udienza preliminare non esistono prove ne' accertamento dei fatti. Non sussiste, pertanto, violazione del principio di uguaglianza ne', conseguentemente, dei diritti di difesa dovendo questi rapportarsi all'ambito proprio di ciascuna fase del procedimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro con ordinanza 6 febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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