Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1990

Corte cost., sent. 2 febbraio 1990, n. 43

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
43/1990
Data di deposito
2 febbraio 1990
Data di decisione
31 gennaio 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:43

Norme oggetto del giudizio

  • art. 61, ultimo co., legge della Regione Veneto n. 33 del 16 aprile 1985

Parametri

  • art. 16, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
  • art. 117, Costituzione
  • art. 6, lett.d), decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
  • art. 25, Costituzione

Massime

Massima n. 15257

Con l'escludere l'obbligo dell'autorizzazione regionale - obbligo previsto e sanzionato, per la non diversa ipotesi dello stoccaggio provvisorio, dal d.P.R. n. 915 del 1985 - in relazione all'accumulo temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso l'impianto di depurazione, la legge della Regione Veneto del 16 aprile 1985, n. 33 ha, invero, interferito negativamente con le norme penali statali disciplinando e considerando lecita un'attivita' che invece l'ordinamento statale sanziona penalmente. Di conseguenza, per violazione degli artt. 117 e 25 della Costituzione, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale della stessa legge regionale, nella parte in cui esclude l'obbligo dell'autorizzazione regionale di cui agli artt. 6, lett. d) e 16, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o trattamento. - cfr. sent. nn. 179 del 1976, 79 del 1977 e 370 del 1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi; dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 61, ultimo comma, della legge regionale del Veneto del 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), nella parte in cui esclude l'obbligo dell'autorizzazione regionale di cui agli artt. 6, lett. d), e 16, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o trattamento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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