Corte costituzionale

Sentenza n. 429/1990

Corte cost., sent. 3 ottobre 1990, n. 429

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
429/1990
Data di deposito
3 ottobre 1990
Data di decisione
24 settembre 1990
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:429

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 16381

L'estensione ad altri lavoratori, diversi da quelli che l'art. 4, terzo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 elenca (commessi viaggiatori, piazzisti, agenti delle imposte di consumo) dell'assicurazione contro gli infortuni - ai fini della indennizzabilita' dell'infortunio in itinere, occorso per uso di automobile - pur non esclusa dalla mancanza di tassativita' da riconoscersi alla elencazione stessa, incontra un limite invalicabile nel tipo di rischio assicurato, del quale e' elemento specifico l'uso di un veicolo a motore, personalmente condotto dal lavoratore, come strumento di esercizio delle proprie mansioni. Non puo' quindi rientrare in detta previsione normativa il caso in cui l'uso dell'auto non sia per l'individuo (nella specie: funzionario di banca) un elemento intrinseco della prestazione oggetto del contratto di lavoro, ma soltanto un mezzo di trasferimento dall'abitazione al luogo di occupazione. - S. nn. 114/1977; O. n. 705/1988.

Massima n. 16383

Secondo la definizione, enunciata nell'art. 2, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dell'evento assicurato, del quale e' connotato essenziale l'essere occasionato dal lavoro, l'indennizzabilita' dell'infortunio in itinere e' un prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in ragione della natura o delle modalita' delle mansioni dedotte in contratto, con conseguente copertura assicurativa dell'evento, solo se direttamente determinato, quindi reso specifico dalla prestazione di lavoro. Percio', pur con l'ampliamento della nozione di infortunio 'in itinere' operato dalla giurisprudenza, non puo' ritenersi contrastante con il principio di eguaglianza la non indennizzabilita' dell'infortunio in itinere in casi, come quello di specie (infortunio occorso a un funzionario di banca nel recarsi in ufficio con la propria auto) in cui manchi il presupposto per collegare causalmente l'infortunio al lavoro prestato: una estensione dell'indennizzabilita' all'ipotesi suddetta - nel senso richiesto dal giudice 'a quo' - comporterebbe infatti una innovazione normativa possibile solo attraverso un intervento, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, del legislatore, gia' peraltro espressosi in senso contrario (art. 31 legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15). (Inammissibilita', in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - S. n. 462/1989

Massima n. 16386

La mancata indennizzabilita', a favore del lavoratore addetto a mansioni non comprese nell'assicurazione, dell'infortunio in itinere (nel caso di specie, mortale), occorso per uso di automobile (v. massima B), non viola l'art. 38 Cost., non mancando ai superstiti del lavoratore stesso la possibilita' di ricorrere ad un'altra forma di assicurazione sociale. (Inammissibilita', in riferimento all'art. 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ("Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Pisa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze