Corte costituzionale

Sentenza n. 428/1990

Corte cost., sent. 3 ottobre 1990, n. 428

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
428/1990
Data di deposito
3 ottobre 1990
Data di decisione
24 settembre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:428

Norme oggetto del giudizio

  • art. 41, comma 4, legge n. 270 del 20 maggio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 16450

Nella disciplina, avvedutamente differenziata, posta dalla legge 20 maggio 1982, n. 270 riguardo alla immissione in ruolo dei docenti precari, ha precipuo rilievo l'intento di dare attuazione al divieto di persistenza del precariato nell'area delle materie istituzionali. In tale contesto e' conforme a razionali criteri, anche di buona amministrazione, che per quanto concerne gli esperti negli istituti tecnici e professionali, in possesso dei prescritti requisiti di servizio benche' privi di titolo di studio valido per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento, l'art. 41, quarto comma, della legge suddetta, nel prevedere la sistemazione nel ruolo del personale non docente dei precari gia' docenti di materie ricomprese in classi di concorso che per il divieto suddetto non avrebbero piu' potuto continuare in tale status non abbia avuto eguale considerazione per le situazioni - diversificate e fuori, in ogni caso, dalle finalita' della legge - dei precari gia' docenti di materie non ricomprese in classi di concorso, per i quali non era da escludersi una continuazione nel tempo dei relativi compiti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41, quarto comma, legge 20 maggio 1982, n. 270, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - O. n. 337/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, quarto comma, della legge 20 maggio 1982 n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze