Corte costituzionale

Sentenza n. 426/1990

Corte cost., sent. 3 ottobre 1990, n. 426

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
426/1990
Data di deposito
3 ottobre 1990
Data di decisione
25 settembre 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:426

Norme oggetto del giudizio

  • art. 69, comma 1, regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938
  • legge n. 41 del 9 gennaio 1939

Parametri

Massime

Massima n. 16387

La legislazione in tema di riscatti e' tendenziale al riconoscimento degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari o equiparati, purche' la laurea o il titolo siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Nell'area del pubblico impiego, il titolo necessario abilitante per l'accesso alle mansioni di assistente sociale e' costituito unicamente dal corrispondente diploma rilasciato dalle Universita'. Percio' la norma che al riguardo non prevede la facolta' di riscatto e' indubbiamente irrazionale e quindi costituzionalmente illegittima. - S. n. 163/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale e rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie, quando il detto titolo sia stato utilizzato per l'accesso, nel pubblico impiego, alle corrispondenti mansioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze