Corte costituzionale
Sentenza n. 409/1990
Corte cost., sent. 31 luglio 1990, n. 409
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 409/1990
- Data di deposito
- 31 luglio 1990
- Data di decisione
- 12 luglio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:409
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16502
Nell'ipotesi - prevista dall'art. 415 cod. proc. pen. - di richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, l'essersi il legislatore astenuto dall'operare un rinvio "globale" alle disposizioni degli artt. 408, 409 e 410 - a differenza da quanto disposto per gli altri casi di archiviazione disciplinati dall'art. 411 (mancanza di condizione di procedibilita', estinzione del reato, non previsione del fatto come reato) non comporta di per se' che non debba trovare applicazione l'art. 409, quarto comma, e che quindi, oltre ai provvedimenti con l'"essere ignoti gli autori del reato" sicuramente incompatibili (come l'ordinanza per la formulazione dell'imputazione e la fissazione dell'udienza preliminare) non possano essere adottati dal G.I.P. quelli compatibili. Deve quindi ritenersi che il G.I.P. non sia vincolato alla pronuncia del decreto di archiviazione nemmeno quando non gli sia possibile ordinare l'iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nome di una persona gia' individuata, ma possa indicare al P.M. gli approfondimenti non ancora compiuti e le necessarie ulteriori indagini. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 415 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze