Corte costituzionale

Sentenza n. 409/1990

Corte cost., sent. 31 luglio 1990, n. 409

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
409/1990
Data di deposito
31 luglio 1990
Data di decisione
12 luglio 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:409

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16502

Nell'ipotesi - prevista dall'art. 415 cod. proc. pen. - di richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, l'essersi il legislatore astenuto dall'operare un rinvio "globale" alle disposizioni degli artt. 408, 409 e 410 - a differenza da quanto disposto per gli altri casi di archiviazione disciplinati dall'art. 411 (mancanza di condizione di procedibilita', estinzione del reato, non previsione del fatto come reato) non comporta di per se' che non debba trovare applicazione l'art. 409, quarto comma, e che quindi, oltre ai provvedimenti con l'"essere ignoti gli autori del reato" sicuramente incompatibili (come l'ordinanza per la formulazione dell'imputazione e la fissazione dell'udienza preliminare) non possano essere adottati dal G.I.P. quelli compatibili. Deve quindi ritenersi che il G.I.P. non sia vincolato alla pronuncia del decreto di archiviazione nemmeno quando non gli sia possibile ordinare l'iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nome di una persona gia' individuata, ma possa indicare al P.M. gli approfondimenti non ancora compiuti e le necessarie ulteriori indagini. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 415 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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