Corte costituzionale

Sentenza n. 366/1990

Corte cost., sent. 24 luglio 1990, n. 366

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
366/1990
Data di deposito
24 luglio 1990
Data di decisione
11 luglio 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:366

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 16482

Anche in base alla giurisprudenza della Cassazione e' da escludersi che la disposizione dell'art. 28 cod.proc.pen. 1930, circa la "autorita' di giudicato" del decreto di condanna, divenuto esecutivo, nel giudizio civile, possa intendersi nel senso che dal decreto penale derivi nel giudizio civile un vincolo assoluto circa l'accertamento e la qualificazione dei fatti materiali su cui si e' espresso il giudice penale, essendo sempre consentito al giudice civile un riesame ex novo dei fatti, gia' oggetto del precorso giudizio penale, in relazione ai criteri probatori del sistema civile, e di dare ad essi una valutazione diversa da quella del giudice penale - posto che in genere l'autorita' del giudicato penale riguarda i fatti materiali accertati ma non anche le questioni giuridiche trattate, da ritenersi risolte ai soli fini dell'accertamento del reato.

Massima n. 16483

Ai fini di una pretesa violazione del principio di eguaglianza da parte della disposizione dell'art. 28 cod. proc. pen. 1930, secondo la quale il decreto di condanna divenuto esecutivo ha autorita' di giudicato nel giudizio civile, non puo' giovare come tertium comparationis l'art. 460, comma quinto, del nuovo codice di rito - che tale autorita' del decreto esclude - trattandosi di norma sopravvenuta in un sistema profondamente innovato, non invocabile per la difformita' con la norma precedente, conservata nei suoi effetti in regime transitorio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 cod. proc. pen. 1930).

Massima n. 16484

Nel procedimento penale per decreto - in questione cosi' come disciplinato nel codice abrogato - il diritto di difesa dell'imputato trova adeguata garanzia nella facolta', riconosciutagli, di accettare o meno la condanna, con conseguente eliminazione, nella seconda ipotesi, di ogni questione difensiva e, nella prima, con il pieno ripristino, in seguito all'opposizione, del normale corso del giudizio. Non puo' percio' contestarsi, in base ad un preteso, e non sussistente, difetto di contraddittorio nel procedimento stesso, la legittimita' della disposizione dell'art. 28 cod. proc. pen. 1930, per cui il decreto di condanna divenuto esecutivo ha autorita' di giudicato nel giudizio civile. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 cod. proc. pen. 1930). - S. n. 27/1966. - Sulla legittimita', in generale, del rinvio dell'esercizio del diritto di difesa alla fase dibattimentale quando trovi giustificazione nella struttura particolare e si armonizzi con le esigenze delle diverse forme di procedimento: S. n. 136/1967.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del codice di procedura penale (regio decreto n. 1399 del 1930), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Pisa con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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