Corte costituzionale
Sentenza n. 365/1990
Corte cost., sent. 24 luglio 1990, n. 365
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 365/1990
- Data di deposito
- 24 luglio 1990
- Data di decisione
- 11 luglio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:365
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 5 aprile 1990
Parametri
- art. 28, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 115, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 123, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 5, Costituzione
Massime
Massima n. 15922
La violazione, da parte della Regione Sicilia, del termine di tre giorni stabilito dall'art. 28 dello Statuto speciale per l'invio della legge approvata dall'Assemblea al Commissario dello Stato, altra conseguenza non produce se non che il termine di giorni cinque, dato al Commissario per l'impugnazione della legge, decorre dall'ulteriore giorno dell'effettivo invio della stessa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 28 dello Statuto speciale per la Regione Sicilia - della questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Sicilia approvata il 5 aprile 1990).
Massima n. 15923
La mancanza di un'espressa previsione negli Statuti speciali meno recenti (nella specie: Statuto speciale per la regione Sicilia) della potesta' di legiferare in materia di adozione e definizione di simboli rappresentativi della regione (quali, sempre nella specie: stemma e gonfalone) non esclude di per se' la competenza della regione stessa in tale materia, il cui fondamento va ravvisato nel principio dell'autonomia espresso nell'art. 5 Cost., in relazione all'art. 115 ss. Cost.. Il principio, in quanto volto a conferire il massimo rilievo alle collettivita' locali e particolarmente a quelle regionali, implica, infatti, che non puo' non ritenersi contenuto minimale dell'autonomia della regione il potere di scegliere i segni piu' idonei a distinguere l'identita' della collettivita' che essa rappresenta. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la regione Sicilia e agli artt. 5, 115 e 116 della Cost., della legge della Regione Sicilia approvata il 5 aprile 1990). - S. n. 829/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 28 dello Statuto speciale della Regione Siciliana, nonché in riferimento agli artt. 14 e 15 dello stesso Statuto speciale e agli artt. 5, 115 e 116 della Costituzione, della legge della detta Regione Siciliana approvata il 5 aprile 1990 (Definizione e adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana), sollevate dal Commissario dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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