Corte costituzionale

Sentenza n. 348/1990

Corte cost., sent. 20 luglio 1990, n. 348

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
348/1990
Data di deposito
20 luglio 1990
Data di decisione
11 luglio 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:348

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Piemonte del 13 marzo 1990
  • art. 10, legge della Regione Piemonte del 13 marzo 1990
  • art. 8, legge della Regione Piemonte del 13 marzo 1990
  • art. 7, legge della Regione Piemonte del 13 marzo 1990
  • art. 6, legge della Regione Piemonte del 13 marzo 1990
  • art. 9, ultimo co., legge della Regione Piemonte del 13 marzo 1990
  • art. 4, ultimo co., legge della Regione Piemonte del 13 marzo 1990

Parametri

  • art. 117, Costituzione
  • art. 21, Costituzione
  • art. 54, statuto regione Lombardia
  • art. 5, statuto regione Emilia Romagna
  • art. 42, statuto regione Molise
  • art. 5, statuto regione Lombardia
  • art. 5, statuto regione Basilicata
  • art. 4, statuto regione Liguria
  • art. 4, statuto regione Toscana
  • art. 48, statuto regione Campania
  • art. 35, statuto regione Veneto
  • art. 62, statuto regione Basilicata
  • art. 56, statuto regione Calabria
  • art. 32, statuto regione Marche
  • art. 11, statuto regione Umbria
  • art. 121, Costituzione

Massime

Massima n. 15888

L'informazione attuata attraverso i mezzi di comunicazione di massa (si tratti di stampa o di radiotelevisione) e' attivita' che - per il fatto di collegarsi, nel nostro sistema, all'esercizio di una liberta' fondamentale (quale quella di espressione del pensiero) ed alla presenza di un valore essenziale per la democrazia (quale quello del pluralismo) - non puo' essere collocata sullo stesso piano delle materie elencate nell'art. 117 Cost.. Nei suoi risvolti attivi e passivi (liberta' di informare e diritto ad essere informati) l'informazione esprime, infatti - al di la' delle singole sfere di attribuzioni rispettivamente assegnate allo Stato ed alle Regioni - una condizione preliminare e non sopprimibile per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico. Nell'ambito di tale forma, qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo investito di competenze di natura politica non puo', di conseguenza, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo all'impiego dei mezzi di comunicazione di massa. - S. n. 94/1977.

Massima n. 15889

Per quanto concerne le Regioni, quali soggetti costituzionali investiti di competenze sia politiche che amministrative, l'impiego dei mezzi di comunicazione di massa (stampa o radiotelevisione) si riferisce, in particolare, ai due aspetti - rispecchiati nelle norme di molti statuti regionali - delle informazioni che la Regione e' tenuta ad offrire ai cittadini in ordine alle proprie attivita' ed ai propri programmi e delle informazioni che la Regione puo' ricevere dalla societa' regionale e che concorrono a determinare la partecipazione di tale societa' alle scelte attraverso cui si esprime l'indirizzo politico e amministrativo regionale. Opera entro tale ambito la legge della Regione Piemonte riapprovata il 13 marzo 1990, che, nel prevedere "interventi per l'informazione locale", non si distacca dalla cornice statutaria (art. 8 dello Statuto piemontese) ne' pretende di regolare in concorrenza o in alternativa con la legislazione statale, le modalita' di esercizio della liberta' di informazione attivabile attraverso la stampa o la radiotelevisione, bensi' soltanto prevedere alcuni incentivi di carattere economico ai fini dell'ammodernamento di imprese di informazione operanti in sede locale e prevalentemente finalizzate a trasmettere informazioni sulla realta' sociale, economica e culturale del Piemonte (cfr. art. 10, primo comma, di detta legge). Alcuni dei quali, peraltro, (artt. 6 e 7), si presentano come specificativi di discipline operative gia' da tempo in vigore (LL.reg. 1 dicembre 1986, n. 56 e 9 marzo 1984, n. 17) mentre altri (art. 8) sono agevolmente riconducibili alla materia dell'istruzione professionale di cui all'art. 117 Cost.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 6, 7, 8 e 10 della legge della regione Piemonte riapprovata il 13 marzo 1990).

Massima n. 15891

Le attribuzioni conferite alla Giunta regionale dalla legge della regione Piemonte del 13 marzo 1990 (artt. 4, ultimo comma, e 9, ultimo comma) in tema di incentivi per l'informazione locale, riguardano una semplice attivita' amministrativa che, quand'anche si manifesti attraverso formulazioni di carattere generale, non viene ad assumere la natura di attivita' normativa riconducibile al novero delle fonti secondarie, con conseguente esclusione di indebita attribuzione alla Giunta della potesta' regolamentare propria del Consiglio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 121 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, ultimo comma, e 9, ultimo comma, della legge reg. Piemonte riappr. il 13 marzo 1990).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti degli artt. 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge della Regione Piemonte riapprovata il 13 marzo 1990, recante "Interventi per l'informazione locale", con riferimento agli artt. 117 e 121 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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