Corte costituzionale
Sentenza n. 347/1990
Corte cost., sent. 20 luglio 1990, n. 347
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 347/1990
- Data di deposito
- 20 luglio 1990
- Data di decisione
- 11 luglio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:347
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Puglia del 5 marzo 1990
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 4, legge n. 93 del 29 marzo 1983
- art. 117, Costituzione
- art. 1, legge n. 93 del 29 marzo 1983
Massime
Massima n. 15882
L'inquadramento degli operatori culturali in servizio presso i Centri regionali dei servizi educativi e culturali (C.R.S.E.C.) dal quinto al sesto livello, disposto con legge della regione Puglia del 5 marzo 1990, e' finalizzato ad eliminare la sperequazione esistente rispetto agli operatori culturali dei Centri di servizio e programmazione culturale regionale (C.S.P.C.R.) - gia' inquadrati al sesto livello da precedente legge regionale - con i quali sussiste omogeneita' per medesima provenienza e comuni mansioni. Non e' quindi violato il principio di omogeneizzazione fissato dall'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego, perche' il contestato specifico riferimento ad una determinata categoria di personale dipende proprio dalla finalita' riequilibratrice del provvedimento. Lo stesso intento, di porre rimedio alle suddette pregresse situazioni di disparita', induce altresi' ad escludere - come gia' ritenuto dalla Corte in altro giudizio su analoga questione - che la legge impugnata, modificando dopo circa dieci anni il precedente inquadramento, sia pur con decorrenza degli effetti economici dalla sua entrata in vigore, costituisca turbativa - in contrasto con il principio di buon andamento - dell'assetto del personale regionale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia, riapprovata il 5 marzo 1990, sollevate in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., nonche' agli artt. 1 e 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93). - S. n. 56/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia, approvata il 29 luglio 1987 e riapprovata il 5 marzo 1990, recante "Norme di attuazione dell'art. 5, sesto comma, della legge regionale 12 maggio 1980, n. 43", sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione, nonché agli artt. 1 e 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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