Corte costituzionale

Sentenza n. 347/1990

Corte cost., sent. 20 luglio 1990, n. 347

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
347/1990
Data di deposito
20 luglio 1990
Data di decisione
11 luglio 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:347

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Puglia del 5 marzo 1990

Parametri

Massime

Massima n. 15882

L'inquadramento degli operatori culturali in servizio presso i Centri regionali dei servizi educativi e culturali (C.R.S.E.C.) dal quinto al sesto livello, disposto con legge della regione Puglia del 5 marzo 1990, e' finalizzato ad eliminare la sperequazione esistente rispetto agli operatori culturali dei Centri di servizio e programmazione culturale regionale (C.S.P.C.R.) - gia' inquadrati al sesto livello da precedente legge regionale - con i quali sussiste omogeneita' per medesima provenienza e comuni mansioni. Non e' quindi violato il principio di omogeneizzazione fissato dall'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego, perche' il contestato specifico riferimento ad una determinata categoria di personale dipende proprio dalla finalita' riequilibratrice del provvedimento. Lo stesso intento, di porre rimedio alle suddette pregresse situazioni di disparita', induce altresi' ad escludere - come gia' ritenuto dalla Corte in altro giudizio su analoga questione - che la legge impugnata, modificando dopo circa dieci anni il precedente inquadramento, sia pur con decorrenza degli effetti economici dalla sua entrata in vigore, costituisca turbativa - in contrasto con il principio di buon andamento - dell'assetto del personale regionale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia, riapprovata il 5 marzo 1990, sollevate in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., nonche' agli artt. 1 e 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93). - S. n. 56/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia, approvata il 29 luglio 1987 e riapprovata il 5 marzo 1990, recante "Norme di attuazione dell'art. 5, sesto comma, della legge regionale 12 maggio 1980, n. 43", sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione, nonché agli artt. 1 e 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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