Corte costituzionale

Sentenza n. 339/1990

Corte cost., sent. 20 luglio 1990, n. 339

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
339/1990
Data di deposito
20 luglio 1990
Data di decisione
11 luglio 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:339

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • legge della Regione Lazio del 31 gennaio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 15892

Come la Corte ha in piu' occasioni precisato, gli accordi conclusi secondo la legge-quadro sul pubblico impiego determinano a carico delle regioni un "vincolo direttivo di massima" consistente nell'obbligatorio rispetto della disciplina pattizia, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarita' dell'ordinamento degli uffici regionali. Non ogni ipotesi di difformita' di contenuto tra le relative discipline si traduce, quindi, di per se' nella violazione del principio fondamentale della legislazione, e conseguentemente dell'art. 117 della Costituzione, ma, come anche e' stato chiarito, tale contrasto deve ravvisarsi quando "si tratti di modifiche ed integrazioni che esulano dall'ambito del necessario adeguamento del contenuto dell'accordo ad esigenze peculiari della regione interessata". - S. nn. 38/1989, 217/1987, 72/1985, 290/1984, 219/1984.

Massima n. 15893

Come la Corte ha costantemente affermato, il principio della omogeneizzazione e della esaustivita' dei trattamenti economici dei dipendenti regionali in relazione agli accordi sindacali collettivi, stabilito dalla legge quadro sul pubblico impiego (artt. 4 e 11, secondo comma, l. n. 93 del 1983) e, come tale, vincolante per le regioni in sede di legislazione concorrente, comporta l'illegittimita' costituzionale - per violazione dell'art. 117 Cost. - di ogni tipo di trattamento economico aggiuntivo a favore degli impiegati pubblici che non trovi negli accordi collettivi un preciso punto di riferimento. Esula da tali ipotesi, nel caso, la previsione, da parte della legge regionale in questione, di un rimborso forfettario giornaliero per spese di "trasferta", a favore del proprio personale in servizio presso uffici ubicati in localita' lontane almeno dieci chilometri dal centro urbano e dove non vi sia disponibilita' di alloggi di tipo economico e popolare, non essendo il principio della autonoma retribuibilita' del "disagio" conseguente alla ubicazione degli uffici ove si presta servizio, desumibile da nessuna clausola degli accordi collettivi ne' altrimenti ipotizzabile che da parte degli stessi vi sia stata recezione, come generale criterio retributivo, dell'art. 35 della anteriore l. statale 22 dicembre 1981, n. 797, concernente il riconoscimento di analogo compenso per i dipendenti postelegrafonici. E' pertanto costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117 Cost. (assorbiti gli altri profili dedotti) la legge della regione Lazio approvata il 16 luglio 1987 e riapprovata il 31 gennaio 1990, recante "Iniziative in favore del personale che opera in condizioni di disagio presso uffici regionali ubicati in localita' lontane dal centro abitato". - S. n. 240/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio approvata il 16 luglio 1987 e riapprovata il 31 gennaio 1990, recante "Iniziative in favore del personale che opera in condizioni di disagio presso uffici regionali ubicati in località lontane dal centro abitato".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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