Corte costituzionale
Sentenza n. 330/1990
Corte cost., sent. 13 luglio 1990, n. 330
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 330/1990
- Data di deposito
- 13 luglio 1990
- Data di decisione
- 26 giugno 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:330
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 7, legge n. 319 del 10 maggio 1976
Parametri
Massime
Massima n. 13875
In materia di tutela contro l'inquinamento delle acque di scarico, la sentenza n. 248/1983 presuppone, in via generale, per tutte le acque da scarico inquinate che, a causa della loro (naturale) deteriorabilita', debbano essere sottoposte ad analisi con la massima tempestivita', senza alcuna distinzione fra acque rapidamente, o non rapidamente, deteriorabili. (Interpretazione affermata nel respingere una eccezione di inammissibilita', per irrilevanza, della questione sollevata (ved. massima B) riguardo alle garanzie previste a favore del titolare dello scarico in occasione dei prelievi e campionamenti).
Massima n. 13963
Le operazioni di prelievo e di campionamento delle acque di scarico compiute dai funzionari ed agenti della pubblica amministrazione, ai sensi della normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento, rientrano in un'attivita' - di per se stessa neutra - di normale (e non urgente) controllo di carattere amministrativo, non finalizzata all'accertamento di un reato e non correttamente raffrontabile agli atti di conservazione e di accertamento (ed eventualmente di sequestro) riguardanti il corpo o le tracce del reato - compiuti da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, dopo che un reato e' stato commesso, allo scopo di assicurarne le tracce o le prove - in ordine alla quale risultano gia' predisposte per l'interessato sufficienti garanzie (art. 22, penult. e ult. comma, l. 24 dicembre 1979, n. 650). Non si puo' percio', nel caso, far richiamo al principio della necessaria anticipazione della tutela difensiva anche ad attivita' preprocessuali, ribadito dalla Corte in materia di tutela contro l'inquinamento delle acque di scarico nella sentenza n. 248/1983, ma riguardo al momento, successivo e diverso da quello dei prelievi e campionamenti, delle operazioni di analisi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, settimo comma, l. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sollevata con riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 319 (Tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni, con riferimento agli artt. 24, secondo comma e 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Padova con ordinanza 17 gennaio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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