Corte costituzionale

Sentenza n. 328/1990

Corte cost., sent. 13 luglio 1990, n. 328

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
328/1990
Data di deposito
13 luglio 1990
Data di decisione
26 giugno 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:328

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 752 del 16 dicembre 1985
  • art. 2, legge della Regione Umbria n. 47 del 3 novembre 1987
  • art. 6, legge della Regione Umbria n. 47 del 3 novembre 1987

Parametri

Massime

Massima n. 15863

I limiti posti al diritto dominicale del proprietario del fondo dalla normativa dello Stato (legge quadro n. 752 del 1985, art. 3) e della regione Umbria (legge n. 47 del 1987, art. 2) - che questa recepisce - in ordine alla libera raccolta dei tartufi - consentita solo nei boschi e nei terreni non coltivati - e alla proprieta' degli stessi, si riferiscono ai modi di godimento di una intera categoria di beni, nell'ambito dell'attuazione della funzione sociale che deve svolgere il diritto di proprieta' per la tutela accordata ad interessi sociali, e quindi pubblici, facenti capo alla generalita' dei cittadini. Pertanto, secondo i principi affermati dalla Corte in materia di limiti e vincoli alla proprieta', la mancata previsione della possibilita' di riserva della proprieta' sui tartufi (se non a favore dei gestori di tartufaie coltivate o controllate) e di un indennizzo o compenso a favore del proprietario, di terreni non coltivati o di boschi, non comporta violazione del precetto costituzionale di cui all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost.. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge statale 16 dicembre 1985, n. 752, e dell'art. 2 della legge regionale dell'Umbria 3 novembre 1987, n. 47). - S. nn. 6/1966, 55/1968, 56/1968 e 245/1976.

Massima n. 15871

L'art. 6 della legge della regione Umbria n. 47 del 1987, estendendo il regime della libera raccolta dei tartufi (v. massima A) anche ai terreni delle aziende faunistico venatorie - nelle quali l'esercizio e' consentito previa autorizzazione delle Comunita' montane e audizione del legale rappresentante della concessionaria o del proprietario - non viola i principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato in materia ne' interferisce sui rapporti interprivati e sul diritto di proprieta' di dette aziende, poiche' si ispira ai principi della legge quadro n. 752 del 1985, ripetuti nella stessa legge regionale n. 47 del 1987 (art.2), e si coordina con la disciplina sulla caccia, dettata per le aziende faunistico-venatorie, di cui alla legge quadro 27 dicembre 1977, n. 968 (art. 36) nonche' con la legge regionale in argomento n. 21 del 1986 (art. 25) ed il regolamento, riguardante le aziende stesse, n. 2 del 1986 (artt. 2, 11 e 6). Infatti, secondo l'interpretazione di tale normativa, la libera raccolta dei tartufi risulta vietata nei terreni coltivati e nei fondi chiusi e recintati e, comunque, nelle aziende faunistico-venatorie che ivi insistono e che sono chiuse con recinzioni, barriere o palizzate secondo le previsioni della legge regionale sulla caccia e pedissequo regolamento, ribadite nella concessione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, - in riferimento all'art. 117 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge della regione Umbria 3 novembre 1987 n. 47).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa-quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e 2 e 6 della legge regionale dell'Umbria 3 novembre 1987, n. 47 (Norme concernenti la disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, e 117 della Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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