Corte costituzionale
Sentenza n. 327/1990
Corte cost., sent. 13 luglio 1990, n. 327
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 327/1990
- Data di deposito
- 13 luglio 1990
- Data di decisione
- 26 giugno 1990
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:327
Norme oggetto del giudizio
- art. 1-bis, legge n. 431 del 8 agosto 1985
- reg. 6901, deliberaz. commissione controllo reg. Em. Romagna n. 9015 del 15 dicembre 1989
Parametri
- art. 82, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 118, Costituzione
- art. 1-bis, legge n. 431 del 8 agosto 1985
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 15879
La giurisdizione in tema di conflitti di attribuzione riguardanti atti statali di controllo, opera su di un piano diverso, per presupposti e finalita', da quello proprio della giurisdizione amministrativa, essendo riferita solamente al profilo del disconoscimento o della menomazione di una competenza costituzionale dell'ente controllato - conseguente all'illegittimo esercizio della funzione di controllo - e diretta a definire nei loro aspetti relazionali le sfere di attribuzioni, rispettivamente garantite dalla disciplina costituzionale, al controllato ed al controllante. Sono quindi ammissibili - come gia' affermato dalla Corte - i conflitti sollevati nei confronti degli atti emanati dall'organo di controllo sull'amministrazione regionale per il cattivo esercizio della funzione, quando la motivazione di tali atti risulti fondata sull'asserito difetto di competenza della Regione ai sensi della normativa costituzionale sulla competenza. (Ammissibilita' del conflitto di attribuzione promosso dalla regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il 16 febbraio 1990, a seguito della deliberazione della Commissione di controllo sull'amministrazione della regione del 15 dicembre 1989, prot n. 9105, reg. n. 6901). - S. n. 178/1973, 130/1976, 740/1988, 1013/1988.
Massima n. 15880
L'art. 1-bis della legge n. 431 del 1985 (c.d. legge Galasso) impone alle Regioni l'obbligo di sottoporre a specifica normativa di uso e di valorizzazione ambientale beni ed aree di particolare interesse paesistico elencati nel quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977: per la formulazione di tale normativa le stesse Regioni hanno la possibilita' di scegliere tra due strumenti, di diversa natura, che vengono dalla legge indicati nei "piani paesistici" e nei "piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali. Le direttive e prescrizioni contenute in questi ultimi, tuttavia, non potendo, per essi, il riferimento dell'art. 1-bis della legge n. 431 al quinto comma dell'art. 82, d.P.R. n. 616 del 1977, essere correttamente inteso come limitativo delle ordinarie competenze regionali in materia urbanistica, possono estendere la loro efficacia - al di la' della pur doverosa e necessaria tutela dei beni ed aree suddetti - all'intero territorio regionale.
Massima n. 15881
Il piano paesistico adottato dalla regione Emilia-Romagna con delibere nn. 2620 e 2897 del 1989 e' da inquadrarsi nell'ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica, in particolare, nella categoria dei "piani urbanistici territoriali" di cui all'art. 1 bis della legge n. 431 del 1985 e dei "piani territoriali stralcio" di cui all'art. 4, primo comma, n. 2, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e, come tale, ben poteva estendere la propria operativita' a tutto il territorio regionale (v. massima B), con gli effetti impositivi tipici previsti dalla legislazione della regione per tale tipo di piani (art. 6, quinto comma, l. regionale n. 47 del 1978 cit.), in conformita' a quelli normalmente conferiti ai piani territoriali regionali dalle norme statali e regionali: direttivi nei confronti dei soggetti pubblici investiti di competenze urbanistiche e prescrittivi, direttamente vincolanti, per i soggetti privati. Pertanto, il provvedimento della Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Emilia-Romagna del 15 dicembre 1989, prot. n. 9105, reg. n. 6901, con il quale, sul presupposto della non appartenenza alla Regione dei poteri in questione (v. massima A), le suddette delibere sono state annullate, deve ritenersi lesivo delle relative attribuzioni della stessa Regione ed e' conseguentemente annullato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato annullare con il provvedimento della Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Emilia Romagna del 15 dicembre 1989, prot. n. 2105, reg. n. 6901, le delibere del Consiglio regionale dell'Emilia- Romagna n. 2620 del 29 giugno 1989 e n. 2897 del 30 novembre 1989, recanti l'adozione del Piano paesistico regionale di cui all'art. 1- bis della legge 8 agosto 1985 n. 431; conseguentemente annulla il suddetto provvedimento della Commissione di controllo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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