Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1990

Corte cost., sent. 26 gennaio 1990, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/1990
Data di deposito
26 gennaio 1990
Data di decisione
18 gennaio 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:32

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 590 del 26 maggio 1965
  • art. 7, legge n. 817 del 14 agosto 1971

Parametri

Massime

Massima n. 15048

E' ammissibile la questione di costituzionalita' sollevata dal giudice di rinvio contro il principio di diritto enunciato dalla Cassazione. - S. nn. 138/1977, 11/1981, 21/1982, 2/1987, 345/1987, 30/1990.

Massima n. 15050

La valutazione del materiale probatorio attinente ai fatti per cui e' causa nel processo 'a quo' compete esclusivamente al giudice rimettente.

Massima n. 15052

La situazione del comproprietario che coltivi direttamente una parte individuata del fondo comune non e' assimilabile a quelle che - nell'ambito delle finalita' indicate dall'art. 44 Cost. - danno titolo alla prelazione agraria, dal momento che non ricorre la 'ratio' giustificatrice di alcuna di esse; l'esclusione del diritto di prelazione sulla quota alienata da altro comproprietario e', anzi, giustificata dal fatto che, finche' non sia intervenuta l'usucapione per effetto del possesso esclusivo, il godimento separato di una parte concreta del fondo comune e' giuridicamente irrilevante, sia ai fini della divisione del fondo sia per l'acquisto della qualita' di coltivatore diretto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, L. 26 maggio 1965 n. 590 e 7, L. 14 agosto 1971 n. 817, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost., con riguardo ai principi di eguaglianza e di razionalita').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 ("Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice") e dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 ("Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione, dalla Corte di Appello di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze