Corte costituzionale
Sentenza n. 317/1990
Corte cost., sent. 5 luglio 1990, n. 317
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 317/1990
- Data di deposito
- 5 luglio 1990
- Data di decisione
- 26 giugno 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:317
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge n. 349 del 12 giugno 1973
- art. 3, legge n. 77 del 12 febbraio 1955
Parametri
Massime
Massima n. 15827
Non e' irragionevole che il legislatore, nella sua discrezionale valutazione, non abbia previsto, per il traente di assegno bancario protestato, la possibilita' - riconosciuta invece al debitore cambiario - di ottenere la cancellazione del proprio nome dal bollettino dei protesti: le differenze tra i due titoli di credito relativamente alla rispettiva funzione tipica - di mezzo di pagamento per l'assegno bancario e di strumento di credito per la cambiale - al significato da assegnare all'indicazione della data, al regime sanzionatorio, considerato nella sua globalita', rendono infatti non comparabili le posizioni dei soggetti in questione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, rectius: dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349).
Massima n. 15828
Non puo' prospettarsi una violazione dell'art. 24 Cost., in difetto di una norma che riconosca una situazione di diritto sostanziale (v. massima A). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, rectius: dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349). - S. nn. 8/1962, 286/1974, 71/1979, 98/1979, 164/1982, 186/1982, 185/1986; O. nn. 563/1987, 205/1988, 141/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349 (rectius: dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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