Corte costituzionale

Sentenza n. 317/1990

Corte cost., sent. 5 luglio 1990, n. 317

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
317/1990
Data di deposito
5 luglio 1990
Data di decisione
26 giugno 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:317

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge n. 349 del 12 giugno 1973
  • art. 3, legge n. 77 del 12 febbraio 1955

Parametri

Massime

Massima n. 15827

Non e' irragionevole che il legislatore, nella sua discrezionale valutazione, non abbia previsto, per il traente di assegno bancario protestato, la possibilita' - riconosciuta invece al debitore cambiario - di ottenere la cancellazione del proprio nome dal bollettino dei protesti: le differenze tra i due titoli di credito relativamente alla rispettiva funzione tipica - di mezzo di pagamento per l'assegno bancario e di strumento di credito per la cambiale - al significato da assegnare all'indicazione della data, al regime sanzionatorio, considerato nella sua globalita', rendono infatti non comparabili le posizioni dei soggetti in questione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, rectius: dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349).

Massima n. 15828

Non puo' prospettarsi una violazione dell'art. 24 Cost., in difetto di una norma che riconosca una situazione di diritto sostanziale (v. massima A). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, rectius: dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349). - S. nn. 8/1962, 286/1974, 71/1979, 98/1979, 164/1982, 186/1982, 185/1986; O. nn. 563/1987, 205/1988, 141/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349 (rectius: dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze