Corte costituzionale

Sentenza n. 315/1990

Corte cost., sent. 5 luglio 1990, n. 315

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
315/1990
Data di deposito
5 luglio 1990
Data di decisione
26 giugno 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:315

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 22 del 23 gennaio 1989
  • art. 192, ultimo co., codice di procedura penale 1930
  • art. 192, comma 3, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 16334

La diversita' di disciplina processuale in relazione all'impugnazione introdotta dal legislatore del 1989 fra l'imputato contumace e l'imputato presente e, quindi, tra l'imputato contumace e l'imputato assente per espressa rinuncia non lede il principio di eguaglianza perche' la disparita' di trattamento e' pienamente giustificata dalla diversita' delle situazioni confrontate. A differenza dell'assente, il contumace non ha manifestato alcuna volonta' negativa in ordine alla comparizione e alla presenza in udienza, e potrebbe, in estrema ipotesi, anche ignorare l'esistenza del giudizio o la data del dibattimento. (Non fondatezza in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, c.p.p. 1930 come sostituito dall'art. 2, l. 23 gennaio 1989, n. 22). - S. nn. 136/1971 e 48/1976 e ord. n. 76/1973

Massima n. 16335

Come traspare anche dal legame che nel testo della legge 23 gennaio 1989, n. 22, unisce il novellato terzo comma dell'art. 192 del codice di procedura penale del 1930 (impossibilita' per il difensore privo di mandato speciale di impugnare la sentenza contumaciale) al novellato art. 183 bis stesso codice, (restituzione in termini del contumace) il legislatore ha inteso evitare che l'impugnazione proposta dal difensore non munito di specifico mandato (e percio' presumibilmente non sempre in grado di prendere, proprio a causa della contumacia, nel brevissimo tempo consentito, contatto con l'imputato) comprometta ogni possibilita' di impugnativa diretta da parte dell'imputato, il quale, una volta venuto a conoscenza della decisione, non sarebbe in grado di proporre l'impugnazione consentitagli dalla restituzione in termini, proprio perche' in quel momento l'esercizio del relativo potere risulterebbe consumato dall'iniziativa del difensore. Non puo' quindi ravvisarsi nel suddetto novellato art. 192, terzo comma, violazione del diritto di difesa , anche perche' non e' riferibile ad esso, ma alla normativa dell'esecuzione della sentenza, l'argomento relativo all'ipotesi - che peraltro non trova riscontro nei fatti oggetto del giudizio a quo - che l'interessato venga a conoscenza della sentenza all'inizio della sua esecuzione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22).

Massima n. 16336

L'aver privilegiato (v. massima B) con il novellato art. 192, terzo comma, cod. pro. pen. 1930 - in relazione al novellato art. 183 bis stesso codice - ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione della sentenza contumaciale, l'autodifesa rispetto alla difesa tecnica e' in linea con una delle regole minime - per l'esattezza, la sesta (< i termini di ricorso non devono decorrere che a partire dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza effettiva della sentenza notificata, salvo che sia accertato che egli si sia sottratto volontariamente alla giustizia >) la cui osservanza e' stata raccomandata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n. 11 del 21 maggio 1975. Percio', a prescindere dal ripetuto insegnamento che la norma pattizia non si colloca per se stessa a livello costituzionale, va riconosciuto che il suddetto art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. 1930 non viola l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. 1930, come sostituito dall'art. 2 legge 23 gennaio 1989, n. 22). - S. nn. 188/1980 e 15/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui esclude che il difensore di imputato irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia munito di specifico mandato, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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