Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1990
Corte cost., sent. 26 gennaio 1990, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1990
- Data di deposito
- 26 gennaio 1990
- Data di decisione
- 18 gennaio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 17, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 23, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 39, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 15512
E' ammissibile la questione di costituzionalita' sollevata dal giudice di rinvio contro il principio di diritto enunciato dalla Cassazione. - S. nn. 138/1977, 11/1981, 21/1982, 2/1987 e 345/1987.
Massima n. 15529
L'estensione pattizia dei permessi sindacali (o di altre misure di sostegno) ad organizzazioni sindacali sub-provinciali e' potenzialmente pregiudizievole all'efficacia dell'azione sindacale, in quanto - essendo collegata al potere di accreditamento della controparte imprenditoriale - puo' non offrire garanzie di genuina espressione della rappresentativita' reale, onde e' alla legge che compete l'ormai necessario apprestamento di nuove regole selettive per estendere la tutela rafforzata (di cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori) anche ad organizzazioni diverse da quelle considerate dall'art. 19 dello Statuto. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' degli artt. 19, 17 e 23, L. 20 maggio 1970 n. 300, in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost.). - S. nn. 334/1988, 54/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 17 e 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost. dal Tribunale di Como con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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