Corte costituzionale
Sentenza n. 298/1990
Corte cost., sent. 19 giugno 1990, n. 298
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 298/1990
- Data di deposito
- 19 giugno 1990
- Data di decisione
- 14 giugno 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:298
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 7, legge n. 554 del 29 dicembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 16020
Il postulato della ragionevolezza del legislatore impone di escludere l'interpretazione di un enunciato normativo che dia luogo a una norma assurda o irragionevole, fino a quando non sia stata accuratamente esplorata, con esito negativo, la possibilita' di altri significati compatibili sia col tenore del testo sia col principio dell'art. 3 Cost..
Massima n. 16021
Come gia' deciso dalla Corte in merito ad identica questione, la deroga transitoria al c.d. blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni non e' da riferirsi soltanto ai partecipanti ai concorsi "in itinere" al I gennaio 1989 - per i quali l'accertamento di idoneita' era, a tale data, puramente eventuale - ma a maggior ragione (con argomento "a fortiori") deve ritenersi estesa ai lavoratori dichiarati idonei in concorsi precedenti gia' conclusi, per i quali il termine di validita' delle relative graduatorie non sia, alla medesima data, ancora scaduto: tale essendo l'interpretazione compatibile sia con il tenore testuale dell'art. 1, comma settimo, l. 29 dicembre 1988, n. 554, che con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. (v. massima A). (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - S. n. 194/90.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 ("Disposizioni in materia di pubblico impiego"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia-Sezione staccata di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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