Corte costituzionale

Sentenza n. 296/1990

Corte cost., sent. 19 giugno 1990, n. 296

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
296/1990
Data di deposito
19 giugno 1990
Data di decisione
14 giugno 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:296

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 27 marzo 1969
  • art. 7, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 27 marzo 1969
  • art. 29, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
  • art. 1418, comma 1, codice civile
  • art. 1343, codice civile
  • art. 2126, codice civile
  • art. 29, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979

Parametri

Massime

Massima n. 16001

Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, quinto e settimo comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 e dell'art. 29, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 - sollevata in riferimento all'art. 36 Cost. - trattandosi di norme riguardanti - nell'ambito del personale delle UU.SS.LL., medico e non medico - la sostituzione vicaria del titolare assente per malattia, congedo, motivi di famiglia o non disponibile in caso di urgenza, da parte del titolare di una posizione funzionale inferiore nell'esercizio dei propri ordinari compiti, eppercio' estranee alla questione sollevata.

Massima n. 16007

Nel sancire il diritto alla retribuzione, l'art. 36 Cost. presuppone la liceita' del lavoro prestato. Peraltro, come anche riconosce la Cassazione (Sez. un. civ. n. 1609 del 1976) l'illiceita' che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro non puo' ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalita', ma nel contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento. Deve trattarsi, cioe', dell'illiceita' in senso forte (illiceita' della causa) prevista dall'art. 1343 cod. civ., non semplicemente dell'illegalita' che invalida il negozio o l'atto costitutivo del rapporto a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ..

Massima n. 16009

Come gia' precisato dalla Corte, l'art. 29, secondo comma, d.P.R. n. 761 del 1979, esclude il diritto dell'aiuto o dell'assistente ospedaliero a variazioni del trattamento economico solo se l'assegnazione temporanea alle mansioni superiori (rispettivamente: di primario e di aiuto) sia contenuta entro il periodo di sessanta giorni nell'anno solare, con conseguente spettanza del diritto stesso in caso di superamento di tale limite temporale. La sostituzione vicaria prodotta oltre detto termine, in ragione della sua liceita' (v. massima B) e' infatti tutelabile in via di applicazione diretta dell'art. 36, primo comma, Cost. sulla base dell'art. 2126, primo comma, cod. civ. non rilevando, a tali fini, la mancanza di un atto formale di preposizione alle funzioni superiori. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sollevata in riferimento all'art. 36 Cost.). - S n. 57/1989

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ("Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali"), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quinto e settimo comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 ("Ordinamento interno dei servizi ospedalieri") e dell'art. 29, terzo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979 citato, sollevata dai giudici sopraddetti con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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