Corte costituzionale

Sentenza n. 295/1990

Corte cost., sent. 19 giugno 1990, n. 295

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
295/1990
Data di deposito
19 giugno 1990
Data di decisione
14 giugno 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:295

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Basilicata del 13 febbraio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 15990

Secondo quanto costantemente enunciato dalla Corte riguardo alle condizioni necessarie per poter riconoscere violato il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, e' arbitrario e irragionevole il criterio, adottato dalla normativa della regione Basilicata, di richiedere ai dipendenti appartenenti alla prima qualifica dirigenziale, quale requisito per l'ammissione ai concorsi e ai corsi-concorso pubblici per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, il possesso di un certo numero di anni di anzianita' di servizio nell'ottava qualifica funzionale. Tale criterio infatti e' del tutto inconferente ed inutile a garantire la necessaria qualificazione professionale, introduce un irrazionale elemento discriminatore tra i soggetti interessati ed e' contrario al principio seguito sul punto sia dalla legislazione statale che da quella della stessa regione Basilicata (art. 27, l. 6 giugno 1986, n. 9), consistente nel far riferimento ad una data anzianita' maturata nella qualifica dirigenziale immediatamente precedente. Ne' il carattere transitorio della normativa in questione vale ad eliminarne la intrinseca irragionevolezza. E' pertanto costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 97 Cost. - rimanendo assorbita la censura in riferimento all'art. 3 Cost. - la legge della Regione Basilicata riapprovata il 13 febbraio 1990. - S. nn. 21/1989, 56/1989, 187/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata riapprovata il 13 febbraio 1990, recante "Norma transitoria per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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