Corte costituzionale
Sentenza n. 295/1990
Corte cost., sent. 19 giugno 1990, n. 295
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 295/1990
- Data di deposito
- 19 giugno 1990
- Data di decisione
- 14 giugno 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:295
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Basilicata del 13 febbraio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 15990
Secondo quanto costantemente enunciato dalla Corte riguardo alle condizioni necessarie per poter riconoscere violato il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, e' arbitrario e irragionevole il criterio, adottato dalla normativa della regione Basilicata, di richiedere ai dipendenti appartenenti alla prima qualifica dirigenziale, quale requisito per l'ammissione ai concorsi e ai corsi-concorso pubblici per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, il possesso di un certo numero di anni di anzianita' di servizio nell'ottava qualifica funzionale. Tale criterio infatti e' del tutto inconferente ed inutile a garantire la necessaria qualificazione professionale, introduce un irrazionale elemento discriminatore tra i soggetti interessati ed e' contrario al principio seguito sul punto sia dalla legislazione statale che da quella della stessa regione Basilicata (art. 27, l. 6 giugno 1986, n. 9), consistente nel far riferimento ad una data anzianita' maturata nella qualifica dirigenziale immediatamente precedente. Ne' il carattere transitorio della normativa in questione vale ad eliminarne la intrinseca irragionevolezza. E' pertanto costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 97 Cost. - rimanendo assorbita la censura in riferimento all'art. 3 Cost. - la legge della Regione Basilicata riapprovata il 13 febbraio 1990. - S. nn. 21/1989, 56/1989, 187/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata riapprovata il 13 febbraio 1990, recante "Norma transitoria per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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