Corte costituzionale
Sentenza n. 283/1990
Corte cost., sent. 14 giugno 1990, n. 283
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 283/1990
- Data di deposito
- 14 giugno 1990
- Data di decisione
- 11 giugno 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:283
Norme oggetto del giudizio
- art. 217, regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933
- art. 17, regio decreto n. 2153 del 27 ottobre 1935
Parametri
Massime
Massima n. 16361
Il difetto di giurisdizione del giudice 'a quo' comporta la irrilevanza della questione di costituzionalita' soltanto quando risulti chiaramente dalla legge e corrisponda ad un univoco orientamento giurisprudenziale, si' da rivestire il carattere dell'evidenza. - giurisprudenza costante: S. nn. 102/1990, 575/1989, 777/1988.
Massima n. 16362
L'obbligo statale di provvedere alla pubblica istruzione in ogni ordine e grado non esclude che - secondo un orientamento legislativo non infrequente - gli enti locali siano chiamati a contribuire in vario modo agli oneri relativi agli istituti di istruzione anche universitaria siti nel loro territorio, vieppiu' tenuto conto che, per il carattere prevalentemente "derivato" della finanza locale, e' lo Stato che provvede alla copertura finanziaria delle spese facenti carico ai Comuni. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 33, 5 e 128 Cost. - della questione di costituzionalita' degli artt. 217, r.d. 31 agosto 1933 n. 1592, e 17, r.d. 27 ottobre 1935 n. 2153, concernente l'obbligo del Comune di Roma di fornire i locali occorrenti alla facolta' di Magistero). - S. n. 150/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 217 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, e 17 del regio decreto 27 ottobre 1935 n. 2153 (Aggregazione alla Regia università di Roma, come Facoltà, dei Regi Istituti superiori di ingegneria, di architettura, di scienze economiche e commerciali e di magistero della stessa sede), sollevata dal T.A.R. del Lazio, in riferimento agli artt. 3, 33, 5 e 128 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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