Corte costituzionale

Sentenza n. 283/1990

Corte cost., sent. 14 giugno 1990, n. 283

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
283/1990
Data di deposito
14 giugno 1990
Data di decisione
11 giugno 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:283

Norme oggetto del giudizio

  • art. 217, regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933
  • art. 17, regio decreto n. 2153 del 27 ottobre 1935

Parametri

Massime

Massima n. 16361

Il difetto di giurisdizione del giudice 'a quo' comporta la irrilevanza della questione di costituzionalita' soltanto quando risulti chiaramente dalla legge e corrisponda ad un univoco orientamento giurisprudenziale, si' da rivestire il carattere dell'evidenza. - giurisprudenza costante: S. nn. 102/1990, 575/1989, 777/1988.

Massima n. 16362

L'obbligo statale di provvedere alla pubblica istruzione in ogni ordine e grado non esclude che - secondo un orientamento legislativo non infrequente - gli enti locali siano chiamati a contribuire in vario modo agli oneri relativi agli istituti di istruzione anche universitaria siti nel loro territorio, vieppiu' tenuto conto che, per il carattere prevalentemente "derivato" della finanza locale, e' lo Stato che provvede alla copertura finanziaria delle spese facenti carico ai Comuni. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 33, 5 e 128 Cost. - della questione di costituzionalita' degli artt. 217, r.d. 31 agosto 1933 n. 1592, e 17, r.d. 27 ottobre 1935 n. 2153, concernente l'obbligo del Comune di Roma di fornire i locali occorrenti alla facolta' di Magistero). - S. n. 150/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 217 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, e 17 del regio decreto 27 ottobre 1935 n. 2153 (Aggregazione alla Regia università di Roma, come Facoltà, dei Regi Istituti superiori di ingegneria, di architettura, di scienze economiche e commerciali e di magistero della stessa sede), sollevata dal T.A.R. del Lazio, in riferimento agli artt. 3, 33, 5 e 128 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze