Corte costituzionale
Sentenza n. 282/1990
Corte cost., sent. 14 giugno 1990, n. 282
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 282/1990
- Data di deposito
- 14 giugno 1990
- Data di decisione
- 11 giugno 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:282
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, legge n. 818 del 7 dicembre 1984
- art. 1, comma 1, legge n. 818 del 7 dicembre 1984
Parametri
Massime
Massima n. 15662
In tema di rapporti fra leggi penali e fonti subordinate alle medesime, il principio di stretta legalita' vigente nella materia penale puo' ritenersi soddisfatto, sotto il profilo della riserva di legge, allorquando la legge determini con sufficiente specificazione il fatto cui e' riferita la sanzione penale, essendo necessario che la legge consenta di distinguere la sfera del lecito e quella dell'illecito, ponendo a tal fine un'indicazione normativa sufficiente ad orientare la condotta dei consociati. Non contrasta percio' con il principio della riserva, sia la funzione integrativa svolta da un provvedimento amministrativo rispetto ad elementi normativi del fatto sottratti alla possibilita' di un'anticipata individuazione particolareggiata da parte della legge, sia l'ipotesi in cui il precetto penale assume una funzione 'latu sensu' sanzionatoria rispetto a provvedimenti emanati dall'autorita' amministrativa ove sia la legge ad indicarne i presupposti, contenuto, carattere e limiti, in modo che il precetto penale riceva "intera la sua enunciazione con l'imposizione del divieto".
Massima n. 15664
Una norma penale che, come nel caso di specie, rinvii ad un regolamento, preesistente ma suscettibile di essere modificato dall'autorita' amministrativa, la determinazione dei soggetti attivi di un reato proprio, viene in sostanza a demandare all'amministrazione la determinazione di tutti i termini normativi rilevanti per la individuazione del fatto tipico, contraddicendo l'esigenza (principio di legalita', sotto il profilo della riserva di legge) che sia la legge, e solo la legge dello Stato, a stabilire, con sufficiente precisione (v. massima A), gli estremi del fatto. Sia in presenza, ma anche in assenza, di modifiche, da parte dell'amministrazione, dell'atto in tal modo rigidamente recepito dalla legge penale, tale tecnica normativa e' infatti suscettibile di indurre ad antinomie e incertezze sul contenuto del fatto, ed in questo senso - il rinvio operato in base ad essa non potendo piu' considerarsi rinvio ad uno specifico atto, ma rinvio al potere subordinato a quello legislativo - non corrisponde neppure alle esigenze del principio di determinatezza. Pertanto gli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, i quali, nel loro combinato disposto, nel sanzionare penalmente la inosservanza dell'obbligo di richiedere e di rinnovare il certificato di prevenzione incendi, rimettono la determinazione della cerchia degli obbligati ad un regolamento (decreto ministeriale 16 febbraio 1982) suscettibile (in virtu' dell'art. 4, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966) di essere modificato dall'amministrazione, e di fatto modificato (con decreto ministeriale 27 marzo 1985), vanno dichiarati illegittimi, in parte qua, per violazione dell'art. 25, comma secondo, Cost., restando assorbiti gli altri profili di illegittimita' proposti.
Massima n. 15793
Alla garanzia di cui l'art. 25, secondo comma, Cost., e' pregnante espressione, non e' estraneo il tentativo di riduzione degli illeciti penali secondo il principio vigente, che considera il sistema penale quale 'extrema ratio' di tutela dei beni giuridici. - S. nn. 364/1988 e 487/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica agli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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