Corte costituzionale
Sentenza n. 278/1990
Corte cost., sent. 31 maggio 1990, n. 278
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 278/1990
- Data di deposito
- 31 maggio 1990
- Data di decisione
- 23 maggio 1990
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:278
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, codice penale
- art. 42, codice penale militare di pace
- art. 198, codice penale militare di pace
- art. 228, comma 2, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 16654
Inammissibilita' della questione per irrilevanza, risultando nella specie esserci stata vera e propria "violenza" nei sensi di cui all'art. 43 del cod. pen. mil. di pace, sub specie di "maltrattamenti", e non sussistendo peraltro gli estremi della legittima difesa, dato che la violenza al momento del fatto si era ormai esaurita, e l'agente intendeva soltanto reagire alla minaccia di un male futuro ed eventuale.
Massima n. 16655
L'impossibilita' di considerare come scriminante, riguardo al delitto di insubordinazione con ingiuria, la circostanza della provocazione, cosi' come previsto nel contesto dei delitti contro la persona (ingiuria e diffamazione fra militari) e' giustificata dal fatto che l'ingiuria contenuta in quest'ultimo delitto non puo' essere equiparata a quella prevista per i reati di ingiuria e diffamazione fra militari perche' diverso e' il bene giuridico tutelato: l'ingiuria che sostanzia l'insubordinazione rappresenta non soltanto un'offesa all'onore personale del superiore, ma anche un'offesa al prestigio e alla dignita'che gli provengono dall'essere espressione dell'autorita' militare nell'ambito del rapporto gerarchico disciplinare che intercorre in quell'ordinamento fra superiore e inferiore - (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 228, secondo comma, e 198, codice penale militare di pace, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 52, ultimo comma, e 27, primo comma, Cost.).
Massima n. 16656
La mancata estensione all'ordinamento penale militare della scriminante dell'art. 4 del decreto luogotenenziale n. 288 del 1944, si giustifica in quanto la prospettiva di quest'ultima e' il rapporto del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, al cui rappresentante e' dovuta, al piu', la deferenza di civilta' che il costume comporta nei confronti di chi ne esercita le funzioni, mentre nell'ordinamento militare vi si aggiunge il rispetto del rapporto gerarchico cui ogni militare e' soggetto nei confronti del superiore in grado, a garanzia del bene irrinunciabile della disciplina militare, che e' alla base, e senza il quale si avrebbe la sovversione, dell'ordinamento militare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 228, secondo comma, e 198, codice penale militare di pace, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 52, ultimo comma, e 27, primo comma, Cost.). - Cfr. massima B.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 52 del codice penale, con riferimento agli artt. 2, 3 e 52, ultimo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare territoriale di Padova con ordinanza 14 novembre 1989;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 228, comma secondo e 198, codice penale militare di pace, con riferimento agli artt. 2, 3, 52, ultimo comma e 27, primo comma, della Costituzione, sollevata con la stessa ordinanza dal Tribunale militare territoriale di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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