Corte costituzionale
Sentenza n. 277/1990
Corte cost., sent. 31 maggio 1990, n. 277
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 277/1990
- Data di deposito
- 31 maggio 1990
- Data di decisione
- 23 maggio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:277
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 15650
La disposizione dell'art. 247 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ha contenuto e finalita' inscindibili poiche', allo scopo di assicurare la rapida definizione dei processi, in tanto consente l'eventuale riduzione di pena in quanto intende sollecitare la richiesta, da parte dell'imputato, del giudizio abbreviato. Da cio' deriva che, reso impossibile, con l'apertura del dibattimento, quel beneficio che giustifica l'inclusione del giudizio abbreviato nel nuovo sistema processuale, e' conseguentemente e razionalmente precluso all'imputato realizzare il c.d. "diritto" ad ottenere la riduzione della pena.
Massima n. 15651
Il "diritto" dell'imputato di chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare ex primo comma dell'art. 247 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in tanto e' riconosciuto in quanto, da un lato, si consente una rapida definizione del giudizio e, dall'altro, tale diritto funge da corrispettivo per il rischio che assume l'imputato d'essere giudicato allo stato degli atti e di rinunciare al dibattimento, dal quale potrebbe anche scaturire una pronuncia a lui piu' favorevole. Pertanto, e' del tutto razionale che, per i reati pregressi e per i procedimenti in corso, l'istituto del giudizio abbreviato sia stato reso applicabile soltanto quando il suo scopo possa essere ugualmente perseguito, e cioe' soltanto quando non si sia ancora giunti al dibattimento.
Massima n. 15653
A prescindere dal problema dell'appartenenza o meno, alla Costituzione, del principio della irretroattivita' della "posteriore" legge piu' favorevole all'imputato, e' indubbio che le norme dell'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen., entrano in discussione soltanto ove vi sia stato un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio. Ne consegue che non puo' applicarsi il disposto di cui al terzo comma del detto art. 2 all'istituto del procedimento abbreviato la cui richiesta non puo' assurgere a mutata valutazione sociale, in senso favorevole al reo, del fatto, oggetto del giudizio, previsto e punito dal codice penale sostanziale. Resta, pertanto, libero il legislatore - senza con cio' violare il principio di uguaglianza, stante la diversita' delle situazioni - di non consentire di fruire del giudizio abbreviato agli imputati i cui procedimenti abbiano, alla data di entrata in vigore del nuovo codice (24 ottobre 1989), gia' raggiunto il dibattimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 247 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui limita l'ammissibilita' del giudizio abbreviato ai procedimenti in cui non siano state compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Torino con ordinanza 14 novembre 1989, dal Tribunale di Mondovì con due ordinanze del 23 novembre e del 7 dicembre 1989 e dal Tribunale di Roma con due ordinanze del 1° dicembre 1989.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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