Corte costituzionale
Sentenza n. 276/1990
Corte cost., sent. 31 maggio 1990, n. 276
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 276/1990
- Data di deposito
- 31 maggio 1990
- Data di decisione
- 23 maggio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:276
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
- art. 54, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 176, codice penale
- legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 50, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
- art. 30, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 16685
In materia di liberazione anticipata, la ratio dell'istituto (nella quale e' essenziale la sollecitazione delle energie volitive del condannato alla non remota prospettiva di un premio da cogliere) e lo stesso dettato normativo (specie dopo le modifiche apportate alla norma dalla legge n. 663 del 1986) inducono a ritenere, conformemente ai principi costituzionali, che la valutazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, al fine della concessione del beneficio della detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, non vada fatta con un giudizio finale complessivo bensi' frazionatamente avendo riguardo ai singoli semestri di pena espiata, senza che cosi' la negativa valutazione di uno o piu' di essi possa comportare la decadenza dal diritto di vedere riconosciuto il beneficio per quello o quelli nei quali le condizioni di legge si siano verificate. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, cosi' come sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, ultimo inciso, della Costituzione)
Massima n. 16686
Nella liberazione anticipata cio' che conta, ai fini del riconoscimento, e' "la partecipazione" del condannato detenuto all'opera rieducativa: la quale potrebbe anche non attingere quel "sicuro ravvedimento" che invece esige l'art. 176 cod. pen. per la concessione della liberazione condizionale. E' dunque la natura stessa dei due istituti che esclude ogni idea di preordinazione del primo al secondo.
Massima n. 16689
Come risulta dall'art. 30 ter dell'Ordinamento penitenziario, per ottenere i permessi premio e' sufficiente aver "tenuto regolare condotta" nei sensi di cui all'ottavo comma, mentre per la semiliberta' il comma quarto dell'art. 50 dello stesso Ordinamento prevede che l'ammissione al regime sia disposta "in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni di un graduale reinserimento del soggetto nella societa'". Si tratta dunque di situazioni del tutto diverse da quelle che si esigono per la liberazione anticipata, e in tale diversita' trova conferma l'esplicito disposto secondo cui "la detrazione di pena ottenuta ai fini della liberazione anticipata viene in causa, in relazione ai detti benefici, esclusivamente agli effetti del computo della misura di pena che occorre aver espiato per esservi ammessi", senza alcuna influenza, percio' sui criteri di valutazione della partecipazione del condannato all'opera rieducativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma primo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), così come sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con le ordinanze 22 febbraio e 1° marzo 1989, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, ultimo inciso, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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