Corte costituzionale
Sentenza n. 264/1990
Corte cost., sent. 25 maggio 1990, n. 264
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 264/1990
- Data di deposito
- 25 maggio 1990
- Data di decisione
- 23 maggio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:264
Norme oggetto del giudizio
- art. 97, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 97, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 97, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
Parametri
Massime
Massima n. 16530
Il pubblico dipendente non deve rimanere esposto 'sine die' all'azione disciplinare, e non e' percio' irragionevole ne' lesivo del principio di buon andamento disporre - privilegiando la detta esigenza rispetto a quelle sanzionatorie - che il procedimento disciplinare nei confronti dell'impiegato assolto o prosciolto in sede penale (con formula diversa da "il fatto non sussiste" o "l'imputato non l'ha commesso") debba essere iniziato o rinnovato, a pena di decadenza, entro il congruo termine di 180 giorni, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, e cioe' da un evento obiettivo di cui l'amministrazione puo' acquisire conoscenza mediante un opportuno coordinamento con gli uffici giudiziari. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 97, commi secondo, terzo e quarto, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). - S. n. 1128/1988; nonche' S. nn.107/1963, 46 e 234/1974; O. n. 781/1988.
Massima n. 16531
La prevista decadenza della P.A. dall'azione disciplinare trascorsi 180 giorni dalla sentenza penale di proscioglimento o assoluzione dell'impiegato (con formula diversa da "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso") non e' censurabile come trattamento piu' favorevole rispetto a quello degli autori di illeciti disciplinari penalmente irrilevanti, trattandosi di situazioni non omogenee, diversificate proprio dall'interferenza - presente nell'una e non nell'altra - del procedimento penale nello svolgimento di quello disciplinare e dalla conseguente esigenza di coordinamento. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 97, commi secondo, terzo e quarto, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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