Corte costituzionale

Sentenza n. 264/1990

Corte cost., sent. 25 maggio 1990, n. 264

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
264/1990
Data di deposito
25 maggio 1990
Data di decisione
23 maggio 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:264

Norme oggetto del giudizio

  • art. 97, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
  • art. 97, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
  • art. 97, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 16530

Il pubblico dipendente non deve rimanere esposto 'sine die' all'azione disciplinare, e non e' percio' irragionevole ne' lesivo del principio di buon andamento disporre - privilegiando la detta esigenza rispetto a quelle sanzionatorie - che il procedimento disciplinare nei confronti dell'impiegato assolto o prosciolto in sede penale (con formula diversa da "il fatto non sussiste" o "l'imputato non l'ha commesso") debba essere iniziato o rinnovato, a pena di decadenza, entro il congruo termine di 180 giorni, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, e cioe' da un evento obiettivo di cui l'amministrazione puo' acquisire conoscenza mediante un opportuno coordinamento con gli uffici giudiziari. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 97, commi secondo, terzo e quarto, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). - S. n. 1128/1988; nonche' S. nn.107/1963, 46 e 234/1974; O. n. 781/1988.

Massima n. 16531

La prevista decadenza della P.A. dall'azione disciplinare trascorsi 180 giorni dalla sentenza penale di proscioglimento o assoluzione dell'impiegato (con formula diversa da "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso") non e' censurabile come trattamento piu' favorevole rispetto a quello degli autori di illeciti disciplinari penalmente irrilevanti, trattandosi di situazioni non omogenee, diversificate proprio dall'interferenza - presente nell'una e non nell'altra - del procedimento penale nello svolgimento di quello disciplinare e dalla conseguente esigenza di coordinamento. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 97, commi secondo, terzo e quarto, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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