Corte costituzionale
Sentenza n. 261/1990
Corte cost., sent. 25 maggio 1990, n. 261
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 261/1990
- Data di deposito
- 25 maggio 1990
- Data di decisione
- 23 maggio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:261
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Emilia Romagna del 9 novembre 1989
Parametri
- art. 127, Costituzione
- art. 109, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 16364
Ai fini dell'ammissibilita' dell'impugnazione governativa delle leggi nazionali, e' sufficiente che i motivi del ricorso coincidano almeno nelle loro linee essenziali con quelli enunciati, pur solo sinteticamente, in sede di rinvio. - S. nn. 221/1975, 212/1976, 72/1985, 132/1975, 147/1972, 8/1967.
Massima n. 16365
Le censure di merito si differenziano da quelle di legittimita' per il dato formale che le regole o gli interessi assunti come parametro del giudizio non siano sanciti in alcuna norma della Costituzione. (In applicazione di tale criterio, la Corte ha ritenuto ammissibili tutte le censure concernenti la legge della Regione Emilia Romagna riapprovata il 9 novembre 1989, in quanto fondata sulla pretesa violazione dell'art. 117 Cost. e - quale norma interposta - dell'art. 109, d.P.R. n. 616 del 1977). - S. n. 991/1988.
Massima n. 16366
Le attribuzioni regionali in ordine agli interventi agevolativi dell'accesso al credito - la cui incidenza sulla manovra del credito e sui movimenti monetari e' inevitabile, ma soltanto indiretta e limitata - includono non solo la determinazione di criteri applicativi di provvedimenti statali ma anche l'adozione di misure innovative, fra cui la concessione di contributi a garanzia del rischio di cambio per i crediti agrari di conduzione con provvista in valuta estera, non opponendosi a cio' la normativa statale concernente i prestiti di miglioramento. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 117 Cost. ed all'art. 109, d.P.R. n. 616 del 1977 - della questione di costituzionalita' della legge Reg. Emilia Romagna riapprovata il 9 novembre 1989 e concernente il "credito agrario di conduzione con provvista di valuta estera"). - in argomento, S. n. 441/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna, approvata l'8 giugno 1989 e riapprovata il 9 novembre 1989 concernente il "Credito agrario di conduzione con provvista in valuta estera", sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso 29 novembre 1989, in riferimento agli artt. 117 della Costituzione e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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