Corte costituzionale

Sentenza n. 261/1990

Corte cost., sent. 25 maggio 1990, n. 261

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
261/1990
Data di deposito
25 maggio 1990
Data di decisione
23 maggio 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:261

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Emilia Romagna del 9 novembre 1989

Parametri

Massime

Massima n. 16364

Ai fini dell'ammissibilita' dell'impugnazione governativa delle leggi nazionali, e' sufficiente che i motivi del ricorso coincidano almeno nelle loro linee essenziali con quelli enunciati, pur solo sinteticamente, in sede di rinvio. - S. nn. 221/1975, 212/1976, 72/1985, 132/1975, 147/1972, 8/1967.

Massima n. 16365

Le censure di merito si differenziano da quelle di legittimita' per il dato formale che le regole o gli interessi assunti come parametro del giudizio non siano sanciti in alcuna norma della Costituzione. (In applicazione di tale criterio, la Corte ha ritenuto ammissibili tutte le censure concernenti la legge della Regione Emilia Romagna riapprovata il 9 novembre 1989, in quanto fondata sulla pretesa violazione dell'art. 117 Cost. e - quale norma interposta - dell'art. 109, d.P.R. n. 616 del 1977). - S. n. 991/1988.

Massima n. 16366

Le attribuzioni regionali in ordine agli interventi agevolativi dell'accesso al credito - la cui incidenza sulla manovra del credito e sui movimenti monetari e' inevitabile, ma soltanto indiretta e limitata - includono non solo la determinazione di criteri applicativi di provvedimenti statali ma anche l'adozione di misure innovative, fra cui la concessione di contributi a garanzia del rischio di cambio per i crediti agrari di conduzione con provvista in valuta estera, non opponendosi a cio' la normativa statale concernente i prestiti di miglioramento. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 117 Cost. ed all'art. 109, d.P.R. n. 616 del 1977 - della questione di costituzionalita' della legge Reg. Emilia Romagna riapprovata il 9 novembre 1989 e concernente il "credito agrario di conduzione con provvista di valuta estera"). - in argomento, S. n. 441/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna, approvata l'8 giugno 1989 e riapprovata il 9 novembre 1989 concernente il "Credito agrario di conduzione con provvista in valuta estera", sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso 29 novembre 1989, in riferimento agli artt. 117 della Costituzione e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze