Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1990

Corte cost., sent. 23 gennaio 1990, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
26/1990
Data di deposito
23 gennaio 1990
Data di decisione
18 gennaio 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:26

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 3, legge n. 1395 del 24 giugno 1923
  • legge n. 75 del 7 marzo 1985
  • art. 1, integrato, legge n. 1378 del 8 dicembre 1956

Parametri

Massime

Massima n. 14838

Proponendo la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 1395 del 1923, il giudice rimettente ha reso adeguata motivazione sulla rilevanza, che non puo' essere revocata in dubbio, ed ha pure dato ragioni in ordine alla non manifesta infondatezza diffusamente e in modo non equivoco. (punto 2 diritto)

Massima n. 14839

Considerate le caratteristiche non solo dell'esame conclusivo, ma anche quelle (almeno parzialmente) pratiche e professionali del corso di studi per il conseguimento del diploma di perito industriale, non puo' essere ritenuta irragionevole la scelta del legislatore - cui spetta in materia ampia discrezionalita' - di considerare il diploma conseguito - all'esito dell'esame di Stato conclusivo del corso - titolo sufficiente per l'iscrizione nell'albo professionale; ben potendo, del resto, lo stesso legislatore - cosi' come ha disposto per la categoria dei geometri (con la legge n. 75 del 1985) - adottare anche per i periti industriali una diversa disciplina che istituisca un apposito esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, legge 24 giugno 1923 n. 1395). (punti 3-4 diritto) - cfr. S. nn. 43/1972, 111/1973, 16/1975, 174/1980, 207/1983 (in tema di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale).

Massima n. 14840

E' inammissibile - in quanto avente ad oggetto norme che non possono trovare applicazione nel giudizio 'a quo' - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, integrato dalla legge 7 marzo 1985, n. 75, proposta in riferimento all'art. 3 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 24 giugno 1923 n. 1395 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti), in riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 8 dicembre 1956 n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), integrato dalla legge 7 marzo 1985 n. 75 (Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Sollevate entrambe dal Consiglio nazionale dei periti industriali con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze