Corte costituzionale
Sentenza n. 26/1990
Corte cost., sent. 23 gennaio 1990, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/1990
- Data di deposito
- 23 gennaio 1990
- Data di decisione
- 18 gennaio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:26
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 3, legge n. 1395 del 24 giugno 1923
- legge n. 75 del 7 marzo 1985
- art. 1, integrato, legge n. 1378 del 8 dicembre 1956
Parametri
Massime
Massima n. 14838
Proponendo la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 1395 del 1923, il giudice rimettente ha reso adeguata motivazione sulla rilevanza, che non puo' essere revocata in dubbio, ed ha pure dato ragioni in ordine alla non manifesta infondatezza diffusamente e in modo non equivoco. (punto 2 diritto)
Massima n. 14839
Considerate le caratteristiche non solo dell'esame conclusivo, ma anche quelle (almeno parzialmente) pratiche e professionali del corso di studi per il conseguimento del diploma di perito industriale, non puo' essere ritenuta irragionevole la scelta del legislatore - cui spetta in materia ampia discrezionalita' - di considerare il diploma conseguito - all'esito dell'esame di Stato conclusivo del corso - titolo sufficiente per l'iscrizione nell'albo professionale; ben potendo, del resto, lo stesso legislatore - cosi' come ha disposto per la categoria dei geometri (con la legge n. 75 del 1985) - adottare anche per i periti industriali una diversa disciplina che istituisca un apposito esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, legge 24 giugno 1923 n. 1395). (punti 3-4 diritto) - cfr. S. nn. 43/1972, 111/1973, 16/1975, 174/1980, 207/1983 (in tema di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale).
Massima n. 14840
E' inammissibile - in quanto avente ad oggetto norme che non possono trovare applicazione nel giudizio 'a quo' - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, integrato dalla legge 7 marzo 1985, n. 75, proposta in riferimento all'art. 3 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 24 giugno 1923 n. 1395 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti), in riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 8 dicembre 1956 n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), integrato dalla legge 7 marzo 1985 n. 75 (Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
Sollevate entrambe dal Consiglio nazionale dei periti industriali con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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