Corte costituzionale

Sentenza n. 243/1990

Corte cost., sent. 15 maggio 1990, n. 243

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
243/1990
Data di deposito
15 maggio 1990
Data di decisione
3 maggio 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:243

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 5, legge n. 773 del 20 ottobre 1982
  • art. 4, comma 2, legge n. 773 del 20 ottobre 1982
  • art. 5, comma 3, legge n. 773 del 20 ottobre 1982

Parametri

Massime

Massima n. 16352

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, legge 20 ottobre 1982 n. 773, concernente il calcolo della pensione minima di vecchiaia dei geometri, e' inammissibile, per difetto di pregiudizialita', atteso che il giudizio 'a quo' concerne pensioni di invalidita' e di inabilita'. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost.).

Massima n. 16353

E' contrario al principio di razionalita' ed alla garanzia del minimo vitale la norma che, attraverso il cd. criterio del sottominimo, assoggetta la misura delle pensioni minime di inabilita' e di invalidita' dei geometri rigorosamente al principio di proporzionalita' tra prestazione e contribuzione previdenziale, escludendo incoerentemente l'intervento correttivo solidaristico previsto nella medesima legge e necessario per assicurare una prestazione minima adeguata alle esigenze di vita. Sono percio' illegittimi costituzionalmente - per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. - gli artt. 4, comma secondo, e 5, comma terzo, l. 20 ottobre 1982 n. 773, nella parte in cui, per il calcolo delle pensioni di inabilita' e di invalidita', rinviano all'art. 2, comma quinto (il quale enuncia il suddetto criterio). - Sul principio di solidarieta' e di correspettivita' nella previdenza dei liberi professionisti, S. nn. 1008/1988 e 99/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, secondo comma e 5, terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 ("Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri"), nella parte in cui, per il calcolo delle pensioni di inabilità e di invalidità, rinviano all'art. 2, quinto comma;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge citata, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Agrigento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze