Corte costituzionale
Sentenza n. 243/1990
Corte cost., sent. 15 maggio 1990, n. 243
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 243/1990
- Data di deposito
- 15 maggio 1990
- Data di decisione
- 3 maggio 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:243
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 5, legge n. 773 del 20 ottobre 1982
- art. 4, comma 2, legge n. 773 del 20 ottobre 1982
- art. 5, comma 3, legge n. 773 del 20 ottobre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 16352
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, legge 20 ottobre 1982 n. 773, concernente il calcolo della pensione minima di vecchiaia dei geometri, e' inammissibile, per difetto di pregiudizialita', atteso che il giudizio 'a quo' concerne pensioni di invalidita' e di inabilita'. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost.).
Massima n. 16353
E' contrario al principio di razionalita' ed alla garanzia del minimo vitale la norma che, attraverso il cd. criterio del sottominimo, assoggetta la misura delle pensioni minime di inabilita' e di invalidita' dei geometri rigorosamente al principio di proporzionalita' tra prestazione e contribuzione previdenziale, escludendo incoerentemente l'intervento correttivo solidaristico previsto nella medesima legge e necessario per assicurare una prestazione minima adeguata alle esigenze di vita. Sono percio' illegittimi costituzionalmente - per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. - gli artt. 4, comma secondo, e 5, comma terzo, l. 20 ottobre 1982 n. 773, nella parte in cui, per il calcolo delle pensioni di inabilita' e di invalidita', rinviano all'art. 2, comma quinto (il quale enuncia il suddetto criterio). - Sul principio di solidarieta' e di correspettivita' nella previdenza dei liberi professionisti, S. nn. 1008/1988 e 99/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, secondo comma e 5, terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 ("Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri"), nella parte in cui, per il calcolo delle pensioni di inabilità e di invalidità, rinviano all'art. 2, quinto comma;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge citata, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Agrigento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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