Corte costituzionale

Sentenza n. 241/1990

Corte cost., sent. 15 maggio 1990, n. 241

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
241/1990
Data di deposito
15 maggio 1990
Data di decisione
3 maggio 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:241

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16003

Perche' il giudice 'a quo' ritenga rilevante la questione di legittimita' costituzionale, e' necessario e sufficiente che ricorra una situazione tale, valutata 'a priori in limine litis', per cui la disposizione contestata sia applicabile ai fini della decisione del giudizio 'a quo'. - da ultimo, in questi termini, S. n. 1012/1988.

Massima n. 16005

La sostanziale insostituibilita' dell'attivita' di intermediazione demandata per legge alla S.I.A.E. comporta che quest'ultima eserciti in condizioni di sostanziale monopolio la gestione dei diritti di utilizzazione economica delle opere tutelate: in guisa che deve ritenersi applicabile, nei confronti di essa, l'obbligo di contrattare con il divieto di discriminazioni arbitrarie sancito per il monopolista legale dall'art. 2597 cod. civ., con le conseguenze previste dall'ordinamento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 180, L. 22 aprile 1941 n. 633, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 23 e 41 Cost. - assumendo la carenza di rimedi specifici ed adeguati rispetto a possibili abusi da parte della S.I.A.E. della sua posizione dominante). - diversamente, S. n. 65/1972; sulla necessita' di una normativa "antitrust" nel settore dell'informazione ed in quello, piu' vasto, dell'attivita' economica, v. rispettivamente S. nn. 826/1988 e 223/1982; sul principio di autonomia contrattuale come strumento della liberta' di iniziativa economica, S. n. 159/1988.

Massima n. 16006

Il principio dell'autonomia contrattuale e' tutelato dalla Costituzione in via meramente indiretta, come strumento della liberta' di iniziativa economica, con i rilevanti limiti che ad essa pone l'art. 41 Cost.. - S. n. 159/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 41 della Costituzione dal Tribunale di Roma con ordinanza del 24 gennaio 1989 (r.o. n. 316 del 1989).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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