Corte costituzionale

Sentenza n. 216/1990

Corte cost., sent. 19 aprile 1990, n. 216

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
216/1990
Data di deposito
19 aprile 1990
Data di decisione
4 aprile 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:216

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, legge n. 2892 del 15 gennaio 1985
  • art. 5, comma 5, legge n. 372 del 23 luglio 1985

Parametri

Massime

Massima n. 15451

E' legittimo il metodo, invero non frequente, di legiferare, anziche' in via diretta, attraverso il richiamo a norma, specificamente individuata, di una precedente legge abrogata, il cui contenuto riviva in base alla nuova fonte di produzione. Legittimamente, dunque, l'art. 5, comma quinto, della legge n. 372 del 1985 ha assunto il contenuto della norma abrogata (art. 13) della legge n. 2892 del 1885 (per il risanamento di Napoli), ripristinandone l'operativita', al fine di disciplinare l'indennizzo dovuto per realizzare il previsto ampliamento della dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica.(punto 4.1 diritto)

Massima n. 15452

Con il conferimento, alla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica, della tenuta di Capocotta "ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano", la legge n. 372 del 1985 ha perseguito l'obiettivo di ripristinare l'originaria unita' e la funzione di beni gia' legati da peculiari vincoli storici e ambientali e, per identita' di caratteristiche strutturali, costituenti un "insieme" organico; elementi questi tali da giustificare il trattamento degli stessi beni unitario e altresi' differenziato rispetto agli immobili esterni al complesso delimitato dalla legge. Ne' puo' essere fondato il motivo di doglianza, della mancanza del requisito della generalita' nella normativa denunciata, la quale non per questo instaura diseguaglianza di trattamento, in quanto, dirigendosi a tutti coloro che hanno la qualita' di proprietari dei terreni da conferire alla dotazione presidenziale, li accomuna nell'identico stato di soggezione alla potesta' ablativa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quinto, della legge 23 luglio 1985, n. 372). (punto 4.3 diritto).

Massima n. 15453

Purche' assicuri il rispetto dell'art. 42 della Costituzione, il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita' puo' legittimamente stabilire criteri diversi di determinazione delle indennita' di espropriazione, in relazione agli scopi perseguiti da singole leggi e agli interessi pubblici e privati da contemperare. Non e', pertanto, irrazionale ne' discriminatorio il criterio posto dall'art. 13 della legge n. 2892 del 1885 e adottato, tra le altre, anche dalla legge n. 372 del 1985 per la determinazione dell'indennita' di esproprio dei terreni compresi nell'area da conferire alla dotazione del Presidente della Repubblica; criterio gia' ritenuto legittimo in quanto garantisce all'espropriato un indennizzo "congruo", perche' rapportato al valore venale del bene con un meccanismo di correzione che assicura, anche nelle ipotesi meno vantaggiose, una indennita' di ammontare intermedio tra la meta' del valore reale del bene ed il suo valore effettivo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quinto, della legge 23 luglio 1985, n. 372). (punti 2, 3, 4.2, 4.4). - cfr. Sent. nn. 5 del 1960, 15 del 1976 e 607 del 1987. - v. Sent. nn. 5 del 1980, 223 del 1983, 231 del 1984, 355 del 1985, 138 del 1977, 160 del 1981, 530, 1022, 1165 del 1988.

Per questi motivi

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma quinto, della legge 23 luglio 1985, n. 372 (Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dalla Corte d'appello di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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