Corte costituzionale
Sentenza n. 216/1990
Corte cost., sent. 19 aprile 1990, n. 216
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 216/1990
- Data di deposito
- 19 aprile 1990
- Data di decisione
- 4 aprile 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:216
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, legge n. 2892 del 15 gennaio 1985
- art. 5, comma 5, legge n. 372 del 23 luglio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 15451
E' legittimo il metodo, invero non frequente, di legiferare, anziche' in via diretta, attraverso il richiamo a norma, specificamente individuata, di una precedente legge abrogata, il cui contenuto riviva in base alla nuova fonte di produzione. Legittimamente, dunque, l'art. 5, comma quinto, della legge n. 372 del 1985 ha assunto il contenuto della norma abrogata (art. 13) della legge n. 2892 del 1885 (per il risanamento di Napoli), ripristinandone l'operativita', al fine di disciplinare l'indennizzo dovuto per realizzare il previsto ampliamento della dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica.(punto 4.1 diritto)
Massima n. 15452
Con il conferimento, alla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica, della tenuta di Capocotta "ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano", la legge n. 372 del 1985 ha perseguito l'obiettivo di ripristinare l'originaria unita' e la funzione di beni gia' legati da peculiari vincoli storici e ambientali e, per identita' di caratteristiche strutturali, costituenti un "insieme" organico; elementi questi tali da giustificare il trattamento degli stessi beni unitario e altresi' differenziato rispetto agli immobili esterni al complesso delimitato dalla legge. Ne' puo' essere fondato il motivo di doglianza, della mancanza del requisito della generalita' nella normativa denunciata, la quale non per questo instaura diseguaglianza di trattamento, in quanto, dirigendosi a tutti coloro che hanno la qualita' di proprietari dei terreni da conferire alla dotazione presidenziale, li accomuna nell'identico stato di soggezione alla potesta' ablativa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quinto, della legge 23 luglio 1985, n. 372). (punto 4.3 diritto).
Massima n. 15453
Purche' assicuri il rispetto dell'art. 42 della Costituzione, il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita' puo' legittimamente stabilire criteri diversi di determinazione delle indennita' di espropriazione, in relazione agli scopi perseguiti da singole leggi e agli interessi pubblici e privati da contemperare. Non e', pertanto, irrazionale ne' discriminatorio il criterio posto dall'art. 13 della legge n. 2892 del 1885 e adottato, tra le altre, anche dalla legge n. 372 del 1985 per la determinazione dell'indennita' di esproprio dei terreni compresi nell'area da conferire alla dotazione del Presidente della Repubblica; criterio gia' ritenuto legittimo in quanto garantisce all'espropriato un indennizzo "congruo", perche' rapportato al valore venale del bene con un meccanismo di correzione che assicura, anche nelle ipotesi meno vantaggiose, una indennita' di ammontare intermedio tra la meta' del valore reale del bene ed il suo valore effettivo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quinto, della legge 23 luglio 1985, n. 372). (punti 2, 3, 4.2, 4.4). - cfr. Sent. nn. 5 del 1960, 15 del 1976 e 607 del 1987. - v. Sent. nn. 5 del 1980, 223 del 1983, 231 del 1984, 355 del 1985, 138 del 1977, 160 del 1981, 530, 1022, 1165 del 1988.
Per questi motivi
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma quinto, della legge 23 luglio 1985, n. 372 (Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dalla Corte d'appello di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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