Corte costituzionale
Sentenza n. 190/1990
Corte cost., sent. 12 aprile 1990, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 190/1990
- Data di deposito
- 12 aprile 1990
- Data di decisione
- 4 aprile 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:190
Norme oggetto del giudizio
- art. 8-bis, decreto-legge n. 323 del 6 agosto 1988
- art. 17, comma 1, decreto-legge n. 140 del 3 maggio 1988
- legge n. 246 del 4 luglio 1988
- legge n. 426 del 6 ottobre 1988
- art. 11, decreto-legge n. 140 del 3 maggio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 15969
Il decorso del tempo, unito al sopraggiungere di nuove normative, rende dissimili, e dunque non comparabili ai fini della verifica della violazione del principio di eguaglianza, situazioni giuridiche soggettive in precedenza omogenee. Non e' percio' censurabile che il legislatore - in un contesto scolastico tutt'affatto mutato ed in razionale coerenza con dati quali l'aumentato carico della spesa, l'esubero di docenti e l'esigenza di riordino del loro reclutamento - disponga che l'immissione in ruolo degli insegnanti precari avvenga gradualmente, nei limiti dei posti disponibili, e non piu' in soprannumero: in tal modo corrispondendo, altresi' al principio di buon andamento ed alla regola di accesso ai pubblici impieghi mediante concorso. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 17, comma primo, d.l. 3 maggio 1988, n. 140 - convertito con modifiche nella l. 4 luglio 1988, n. 246 - e dell'art. 8-bis, d.l. 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modifiche nella l. 6 ottobre 1988, n. 426). - Sul fluire del tempo come elemento di per se' diversificatore, S. nn. 209/1988, 169/1986, 322/1985, 238/1984 e 38/1984, 122/1980, 138/1979 e 65/1979, 138/1977, 92/1975, 57/1973; O. nn. 602/1987, 367/1987, 322/1987, 171/1987, 159/1987 e 101/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 17, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e dell'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 6 ottobre 1988, n. 426 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del contratto del personale della scuola, per il triennio 1988-1990, e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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