Corte costituzionale

Sentenza n. 186/1990

Corte cost., sent. 12 aprile 1990, n. 186

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
186/1990
Data di deposito
12 aprile 1990
Data di decisione
4 aprile 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:186

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Calabria del 18 ottobre 1989

Parametri

Massime

Massima n. 15966

Il dovuto rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale (art. 117 Cost.) vincola il legislatore regionale ad attenersi alla regola generale vigente nel settore e gli consente di distaccarsene soltanto con la previsione di discipline derogatorie identiche a quelle dettate dalle leggi dello Stato, ovvero riconducibili alla medesima 'ratio'. - S. n. 238/1988.

Massima n. 15967

La legge della Regione Calabria riapprovata il 18 ottobre 1989 - consentendo il trattenimento in servizio fino al 70esimo anno del personale inquadrato nella massima qualifica dirigenziale, assunto prima del 6 aprile 1975 - non stabilisce in via generale che il collocamento a riposo dei dirigenti regionali possa avvenire oltre il limite di 65 anni fissato per la corrispondente categoria di dipendenti statali, ma dispone soltanto, in via transitoria, una deroga a tale limite sostanzialmente identica a quella attualmente prevista dalla legge 28 febbraio 1990 n. 37 per i dipendenti civili dello Stato in servizio all' 1 ottobre 1974: dovendo percio' escludersi il prospettato contrasto con i "principi fondamentali" della legislazione statale e l'ingiustificata diseguaglianza rispetto ad altre discipline regionali. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., della questione di costituzionalita' relativa alla citata legge regionale). - v. massima precedente (ed ivi richiamo)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria, riapprovata il 18 ottobre 1989 (Elevazione del limite di età per collocamento a riposo), in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, sollevata con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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