Corte costituzionale
Sentenza n. 183/1990
Corte cost., sent. 12 aprile 1990, n. 183
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 183/1990
- Data di deposito
- 12 aprile 1990
- Data di decisione
- 4 aprile 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:183
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 15644
Inammissibilita' delle questioni, in quanto, vertendo su disposizioni (art. 438, comma primo, e 440, comma secondo, cod. proc. pen. del 1988) che, stante l'atipicita' della forma di giudizio abbreviato prevista dall'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen. del 1988, rispetto alla sua forma ordinaria, e considerato in particolare che il ruolo esplicato dal consenso del pubblico ministero risulta oggetto di autonoma previsione in detta norma, non sono necessariamente coinvolte nella decisione dei giudizi direttissimi nella cui fase predibattimentale - come nel caso di specie - sia stata richiesta l'abbreviazione del rito).
Massima n. 15645
Posto che i riti che possono subentrare al giudizio direttissimo (rispettivamente disciplinati dall'art. 452, secondo comma, e dal combinato disposto degli artt. 444 e 451, quinto comma, cod. proc. pen. del 1988) si trovano a corrispondere tra loro per cio' che concerne il giudice (sempre quello competente per il dibattimento), il momento ultimo per la richiesta (prima dell'apertura del dibattimento) e la sede (fase predibattimentale), non si giustifica che il pubblico ministero, di fronte ad una richiesta di giudizio abbreviato, possa sacrificare, oltre al rito, anche l'effetto sulla pena, senza neppure dover enunciare le ragioni del proprio dissenso, a differenza di quanto avviene di fronte ad una richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato (art. 448 st. cod.): richiesta che il pubblico ministero puo' legittimamente sacrificare, in ordine al rito, solo enunciando le ragioni del suo dissenso e, in ordine alla pena richiesta, solo se il suo dissenso non verra' ritenuto ingiustificato dal giudice dopo la chiusura del dibattimento di primo grado. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen. del 1988 - per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. (restando assorbiti gli altri profili di illegittimita' prospettati con riguardo ancora al principio di parita' di tutti i cittadini di fronte alla legge ed alla garanzia del diritto di difesa) - nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del proprio dissenso. - S. n. 66/1990.
Massima n. 15646
Una volta escluso che il pubblico ministero, non tenuto a motivare, possa liberamente determinarsi a dissentire - per effetto della dichiarata illegittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che questo organo debba enunciare le ragioni del suo dissenso alla trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, cosi' da renderle sindacabili dal giudice -, la circostanza che la disciplina del giudizio abbreviato faccia costante riferimento, sia pur con formule e moduli non sempre coincidenti, al "poter decidere allo stato degli atti", non autorizza - almeno per il momento, tanto piu' nel silenzio dell'"analogo" art. 446, sesto comma, implicitamente richiamato dall'art. 451, comma quinto - un'interpretazione diversa - per quanto riguarda i criteri cui dovrebbe rapportarsi la motivazione del dissenso del pubblico ministero - da quella di raccordare la scelta del pubblico ministero alla definibilita' del processo allo stato degli atti. - S. n. 66/1990.
Massima n. 15647
La forte analogia fra la disciplina del giudizio abbreviato, instaurato a seguito di trasformazione del giudizio direttissimo, e la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta dell'imputato quando questa abbia come obiettivo il superamento del giudizio direttissimo, e' tale da rendere inaccettabile, sotto il profilo di una ingiustificata disparita' di trattamento - considerato che in tanto il giudice ha motivo di sindacare le ragioni addotte dal pubblico ministero in quanto, a sua volta dissentendone, possa far luogo alla diminuzione di pena; e, viceversa, in tanto il giudice puo' far luogo alla diminuzione di pena in quanto sia legittimato a sindacare le ragioni enunciate da pubblico ministero -, anche l'omessa previsione di un potere corrispondente a quello che l'art. 451, quinto comma, cod. proc. pen., attraverso il rinvio all'art. 444 e, quindi, all'art. 448, primo comma, conferisce al giudice, allorche', dopo la chiusura del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero nei confronti dell'applicazione della pena richiesta dall'imputato. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. - l'art. 452, comma secondo, cod. proc. pen. del 1988, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. - S. n. 66/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, primo comma, e 440, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza 23 novembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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