Corte costituzionale

Sentenza n. 181/1990

Corte cost., sent. 12 aprile 1990, n. 181

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
181/1990
Data di deposito
12 aprile 1990
Data di decisione
4 aprile 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:181

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Abruzzo del 17 ottobre 1989
  • art. 68, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979

Parametri

Massime

Massima n. 15896

La legge regionale riapprovata dal Consiglio con modifiche attinenti unicamente alle norme oggetto dei rilievi statali non e' suscettibile di un ulteriore rinvio per riesame, potendo solo essere impugnata dal Governo per motivi di legittimita' o di merito. - in proposito, S. nn. 154/1990, 122/1990, 79/1989, 80/1989, 158/1988, 40/1977.

Massima n. 15954

La regola del concorso per titoli ed esami - stabilita tanto in via generale che in via transitoria dal d.P.R. n. 761 del 1979 ai fini dell'accesso agli organici ospedalieri - non puo' essere derogata dalla legislazione regionale, giacche', in materia di 'status' giuridico del personale delle u.s.l., alle regioni e' attribuita soltanto una potesta' normativa di attuazione, da cui esula la possibilita' di apportare deroghe o modifiche alla inerente legislazione statale. E' pertanto illegittima costituzionalmente - per violazione dell'art. 117 Cost. (in relazione all'art. 68, d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761) - la delibera legislativa della Regione Abruzzo riapprovata il 17 ottobre 1989, la quale dispone il conferimento mediante concorsi riservati per soli titoli dei posti di "aiuto corresponsabile" e di "vice direttore sanitario". - S. nn. 122/1990, 1061/1988 e 1127/1988.

Massima n. 15955

E' del tutto priva di fondamento l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 68, d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, proposta dalla Regione Abruzzo, nel corso di giudizio principale di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 97 Cost.: giacche', per un verso la disciplina dello stato giuridico del personale delle u.s.l. - cui ha riguardo la norma indubbiata - e' di competenza dello Stato; per altro verso l'art. 97 Cost., nello stabilire la regola generale dell'assunzione agl'impieghi pubblici mediante concorso, rimette alla discrezionalita' legislativa la scelta, a seconda dei casi, tra concorso per titoli, per esami, ovvero (come dispone la norma censurata) per titoli ed esami.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo approvata il 29 luglio 1989 e riapprovata il 17 ottobre 1989 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 62, recante norme per l'attuazione del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del personale delle unità locali socio-sanitarie).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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