Corte costituzionale
Sentenza n. 166/1990
Corte cost., sent. 4 aprile 1990, n. 166
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 166/1990
- Data di deposito
- 4 aprile 1990
- Data di decisione
- 19 marzo 1990
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:166
Norme oggetto del giudizio
- art. 79, ultimo co., decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 20 agosto 1960
Parametri
Massime
Massima n. 15630
In base al principio generale della inderogabilita' delle competenze costituzionali, la potesta' legislativa delle regioni non puo' esplicarsi nella forma del decreto legislativo, per cui in nessun caso puo' riconoscersi al decreto del Presidente della Regione la qualifica di atto avente forza di legge. - S. nn. 32/1961, 51/1962, 45/1967, 69/1983, 162/1985.
Massima n. 15631
Il d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, ha natura di atto avente forza di legge in quanto emanato in virtu' di una norma legislativa (art. 21 legge 24 febbraio 1951, n. 84) la quale, ancorche' formalmente di "autorizzazione", deve ritenersi nella sostanza assimilabile, secondo la prevalente dottrina, ad una vera e propria norma di delegazione. - S. n. 46/1969.
Massima n. 15632
Ne' il testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3 - in quanto emanato (v. massima A) con decreto del Presidente della Regione - ne' il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali 16 maggio 1960, n. 570 - in quanto emanato in base ad "autorizzazione" (art. 48 della legge 23 marzo 1956, n. 136) da tempo scaduta e percio' senz'altro inefficace (v. massima B) come delega legislativa - hanno forza di legge. Tuttavia sia l'art. 79 del testo unico regionale, che l'art. 102 del testo unico statale, costituiscono entrambi la testuale trascrizione dell'art. 95 del testo unico approvato con d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, il quale - come gia' riconosciuto (v. massima B) - ha natura di atto avente forza di legge. Pertanto, secondo i principi gia' affermati in materia, l'art. 79 del t.u. regionale - censurato nel caso di specie in quanto esclude l'applicabilita' ai reati elettorali della sospensione condizionale e della non menzione - identificandosi con l'indicato articolo 95 del t.u. statale del 1951, puo' essere oggetto di giudizio di legittimita' costituzionale. Per la stessa ragione pero' anche la dichiarazione di illegittimita' costituzionale pronunciata dalla Corte nei confronti dell'art. 102 del t.u. del 1960 (sentenza n. 121/1980) deve intendersi riferita allo stesso art. 95 del testo unico del 1951, cosicche' la questione sollevata nei confronti dell'art. 79 del testo unico regionale investe sostanzialmente una norma di legge statale gia' espunta dall'ordinamento. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., dell'art. 79, ultimo comma, del d.P.R. del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3). - S. nn. 46/1969, 43/1970, 162/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, ultimo comma, del decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960 n. 3 (Testo unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana), sollevata dal Pretore di Aragona con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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