Corte costituzionale
Sentenza n. 163/1990
Corte cost., sent. 4 aprile 1990, n. 163
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 163/1990
- Data di deposito
- 4 aprile 1990
- Data di decisione
- 19 marzo 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:163
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
- art. 23, comma 3, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 16036
Non introduce una disciplina discriminatoria in violazione dei principi di uguaglianza e di proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato la norma che, nell'ambito di un provvedimento legislativo di contenimento della spesa pubblica a carattere urgente e transitorio, mentre non pone alcuna limitazione nei confronti di incaricati di supplenza annuale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 270 del 1982, esclude, invece, il diritto alla retribuzione per i mesi estivi dell'anno scolastico nei confronti dei titolari di supplenza temporanea nominati dal capo di istituto prima del 31 dicembre anche quando la supplenza sia effettivamente durata fino alla ultimazione delle operazioni di scrutinio. Infatti, le situazioni comparate non sono omogenee per la sostanziale diversita' di durata e di presupposti del rapporto, essendo, le supplenze annuali, conferite per la copertura di posti vacanti e per l'intera durata dell'anno scolastico e, le supplenze temporanee, per la copertura di posti rimasti disponibili per rinuncia o decadenza del personale gia' nominato per supplenza annuale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990;
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze