Corte costituzionale

Sentenza n. 163/1990

Corte cost., sent. 4 aprile 1990, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
163/1990
Data di deposito
4 aprile 1990
Data di decisione
19 marzo 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:163

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 638 del 11 novembre 1983
  • art. 23, comma 3, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 16036

Non introduce una disciplina discriminatoria in violazione dei principi di uguaglianza e di proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato la norma che, nell'ambito di un provvedimento legislativo di contenimento della spesa pubblica a carattere urgente e transitorio, mentre non pone alcuna limitazione nei confronti di incaricati di supplenza annuale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 270 del 1982, esclude, invece, il diritto alla retribuzione per i mesi estivi dell'anno scolastico nei confronti dei titolari di supplenza temporanea nominati dal capo di istituto prima del 31 dicembre anche quando la supplenza sia effettivamente durata fino alla ultimazione delle operazioni di scrutinio. Infatti, le situazioni comparate non sono omogenee per la sostanziale diversita' di durata e di presupposti del rapporto, essendo, le supplenze annuali, conferite per la copertura di posti vacanti e per l'intera durata dell'anno scolastico e, le supplenze temporanee, per la copertura di posti rimasti disponibili per rinuncia o decadenza del personale gia' nominato per supplenza annuale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990;

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze