Corte costituzionale

Sentenza n. 162/1990

Corte cost., sent. 4 aprile 1990, n. 162

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
162/1990
Data di deposito
4 aprile 1990
Data di decisione
19 marzo 1990
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:162

Norme oggetto del giudizio

  • Ministero dell'Interno - parere del 27 luglio 1987
  • licenza del Questore del 25 marzo 1989
  • licenza del Questore del 7 ottobre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 15652

Legittimati a prender parte al giudizio per conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni sono soltanto gli enti dai quali e nei confronti dei quali puo' essere sollevato il conflitto, onde e' inammissibile l'intervento in giudizio di altri soggetti (nella specie, il titolare di licenza rilasciata dal Questore di Firenze ed impugnata dalla Regione Toscana) interessati all'esito della controversia. - Giurisprudenza costante; da ult., S. n. 743/1988 e O. n. 240/1988.

Massima n. 15654

Non sono impugnabili mediante conflitto di attribuzione i pareri, in quanto non rientrano fra gli atti diretti e idonei a manifestare univocamente la volonta' dell'ente - contro il quale e' sollevato il conflitto - di esercitare la funzione della cui rivendicazione o manutenzione, si tratta; di guisa che e' inammissibile - limitatamente alle censure concernenti il parere n. 559/C 16605.12015 del Ministero dell'interno - il conflitto proposto avverso lo Stato dalla Regione Toscana. - diversamente, con riguardo alle circolari, S. nn. 152/1986 e 153/1986.

Massima n. 15658

Le funzioni amministrative regionali delegate agli enti locali ai sensi dell'art. 118, comma terzo, Cost., non cessano di essere imputabili alla Regione nei rapporti con lo Stato sul piano costituzionale, e sono pertanto difendibili nei confronti di quest'ultimo mediante lo strumento del conflitto di attribuzione.

Massima n. 15659

Le attivita' delle agenzie di viaggio e turismo - ivi compresa l'intermediazione fra turisti e produttori di servizi turistici - sono comunque qualificate dall'interesse turistico, sicche' l'autorizzazione all'esercizio di esse rientra nel settore della polizia amministrativa regionale e non in quello della polizia di sicurezza statale. Non spetta, pertanto, allo Stato autorizzare i privati all'esercizio di attivita' attinenti al turismo, come autorizzate con le licenze rilasciate rispettivamente dal Questore di Pistoia in data 7 ottobre 1988 e dal Questore di Firenze in data 25 marzo 1989; e sono conseguentemente annullate le licenze medesime. - sulle funzioni di polizia ancora di spettanza statale, S. nn. 9/1979, 77/1987, 618/1988, 740/1988 e 1013/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile l'intervento di Alberto Tilli nel giudizio relativo al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana con ricorso iscritto al n. 20 del 1989;

Dichiara inammissibile limitatamente alle censure concernenti l'atto del Ministero dell'interno n. 559/C 16605.12015 del 27 luglio 1987 il conflitto di attribuzione suindicato;

Dichiara che non spetta allo Stato autorizzare i privati all'esercizio di attività attinenti al turismo, come autorizzate con le licenze rilasciate rispettivamente dal Questore di Pistoia in data 7 ottobre 1988 nei confronti di Marcella Bagnoli e dal Questore di Firenze in data 25 marzo 1989 nei confronti di Alberto Tilli e di conseguenza annulla le licenze ora menzionate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990;

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze