Corte costituzionale
Sentenza n. 162/1990
Corte cost., sent. 4 aprile 1990, n. 162
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 162/1990
- Data di deposito
- 4 aprile 1990
- Data di decisione
- 19 marzo 1990
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:162
Norme oggetto del giudizio
- Ministero dell'Interno - parere del 27 luglio 1987
- licenza del Questore del 25 marzo 1989
- licenza del Questore del 7 ottobre 1988
Parametri
- art. 118, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 14 gennaio 1972
- art. 117, Costituzione
- legge n. 217 del 17 maggio 1983
- decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Massime
Massima n. 15652
Legittimati a prender parte al giudizio per conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni sono soltanto gli enti dai quali e nei confronti dei quali puo' essere sollevato il conflitto, onde e' inammissibile l'intervento in giudizio di altri soggetti (nella specie, il titolare di licenza rilasciata dal Questore di Firenze ed impugnata dalla Regione Toscana) interessati all'esito della controversia. - Giurisprudenza costante; da ult., S. n. 743/1988 e O. n. 240/1988.
Massima n. 15654
Non sono impugnabili mediante conflitto di attribuzione i pareri, in quanto non rientrano fra gli atti diretti e idonei a manifestare univocamente la volonta' dell'ente - contro il quale e' sollevato il conflitto - di esercitare la funzione della cui rivendicazione o manutenzione, si tratta; di guisa che e' inammissibile - limitatamente alle censure concernenti il parere n. 559/C 16605.12015 del Ministero dell'interno - il conflitto proposto avverso lo Stato dalla Regione Toscana. - diversamente, con riguardo alle circolari, S. nn. 152/1986 e 153/1986.
Massima n. 15658
Le funzioni amministrative regionali delegate agli enti locali ai sensi dell'art. 118, comma terzo, Cost., non cessano di essere imputabili alla Regione nei rapporti con lo Stato sul piano costituzionale, e sono pertanto difendibili nei confronti di quest'ultimo mediante lo strumento del conflitto di attribuzione.
Massima n. 15659
Le attivita' delle agenzie di viaggio e turismo - ivi compresa l'intermediazione fra turisti e produttori di servizi turistici - sono comunque qualificate dall'interesse turistico, sicche' l'autorizzazione all'esercizio di esse rientra nel settore della polizia amministrativa regionale e non in quello della polizia di sicurezza statale. Non spetta, pertanto, allo Stato autorizzare i privati all'esercizio di attivita' attinenti al turismo, come autorizzate con le licenze rilasciate rispettivamente dal Questore di Pistoia in data 7 ottobre 1988 e dal Questore di Firenze in data 25 marzo 1989; e sono conseguentemente annullate le licenze medesime. - sulle funzioni di polizia ancora di spettanza statale, S. nn. 9/1979, 77/1987, 618/1988, 740/1988 e 1013/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile l'intervento di Alberto Tilli nel giudizio relativo al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana con ricorso iscritto al n. 20 del 1989;
Dichiara inammissibile limitatamente alle censure concernenti l'atto del Ministero dell'interno n. 559/C 16605.12015 del 27 luglio 1987 il conflitto di attribuzione suindicato;
Dichiara che non spetta allo Stato autorizzare i privati all'esercizio di attività attinenti al turismo, come autorizzate con le licenze rilasciate rispettivamente dal Questore di Pistoia in data 7 ottobre 1988 nei confronti di Marcella Bagnoli e dal Questore di Firenze in data 25 marzo 1989 nei confronti di Alberto Tilli e di conseguenza annulla le licenze ora menzionate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990;
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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