Corte costituzionale
Sentenza n. 128/1990
Corte cost., sent. 16 marzo 1990, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 128/1990
- Data di deposito
- 16 marzo 1990
- Data di decisione
- 7 marzo 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:128
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973
- art. 1936, codice civile
- art. 56, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973
- art. 1951, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 16108
Nel caso di obbligati solidali, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente cio' che ha pagato e, per converso, entrambi i coobbligati solidali hanno il diritto di essere avvisati dal fideiussore prima del pagamento, anche se la fideiussione sia stata stipulata da uno solo dei coobbligati e l'altro non ne sia consapevole. Nei contratti di fideiussione doganale, secondo le norme ministeriali, e' considerato debitore principale sia il soggetto che stipula il contratto e paga il premio, ossia lo spedizioniere, sia il proprietario importatore delle merci, sicche' entrambi hanno diritto di essere avvisati dal fideiussore prima del pagamento dei diritti doganali (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1936 c.c. in relazione agli artt. 1951 c.c., 38 e 56 del d. P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sul presupposto che il condebitore estraneo al contratto di fideiussione (proprietario importatore) non sarebbe debitore principale e pertanto non avrebbe diritto di essere avvertito dal fideiussore prima del pagamento).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1936 del codice civile in relazione agli artt. 1951 dello stesso codice, 38 e 56 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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