Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1990

Corte cost., sent. 16 marzo 1990, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
128/1990
Data di deposito
16 marzo 1990
Data di decisione
7 marzo 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:128

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16108

Nel caso di obbligati solidali, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente cio' che ha pagato e, per converso, entrambi i coobbligati solidali hanno il diritto di essere avvisati dal fideiussore prima del pagamento, anche se la fideiussione sia stata stipulata da uno solo dei coobbligati e l'altro non ne sia consapevole. Nei contratti di fideiussione doganale, secondo le norme ministeriali, e' considerato debitore principale sia il soggetto che stipula il contratto e paga il premio, ossia lo spedizioniere, sia il proprietario importatore delle merci, sicche' entrambi hanno diritto di essere avvisati dal fideiussore prima del pagamento dei diritti doganali (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1936 c.c. in relazione agli artt. 1951 c.c., 38 e 56 del d. P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sul presupposto che il condebitore estraneo al contratto di fideiussione (proprietario importatore) non sarebbe debitore principale e pertanto non avrebbe diritto di essere avvertito dal fideiussore prima del pagamento).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1936 del codice civile in relazione agli artt. 1951 dello stesso codice, 38 e 56 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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