Corte costituzionale
Sentenza n. 127/1990
Corte cost., sent. 16 marzo 1990, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 127/1990
- Data di deposito
- 16 marzo 1990
- Data di decisione
- 7 marzo 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:127
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, n. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988
- art. 674, comb.disp., codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 15673
Il limite massimo di emissione inquinante consentito dalla legge non puo' mai superare quello assoluto e indefettibile rappresentato dalla tollerabilita' per la tutela della salute umana e dell'ambiente in cui l'uomo vive, sicche' la norma che condiziona l'obbligo di utilizzare la migliore tecnologia disponibile al costo non eccessivo di essa deve intendersi riferita (conformemente alle Direttive CEE) al raggiungimento di livelli inferiori a quello di tolleranza; ove poi si tratti di piani di risanamento di zone particolarmente inquinate, potra' tenersi conto del costo della migliore tecnologia disponibile soltanto ai fini delle prescrizioni sui tempi e modi dell'adeguamento a livelli di emissione piu' rigorosi. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 674 cod. pen., e 2, n. 7, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, in riferimento agli artt. 32, comma primo, e 41, commi primo e secondo, Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.674 codice penale, e 2 n. 7 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 6 aprile 1987, n. 183), in riferimento agli artt.32, primo comma, e 41, primo e secondo comma della Costituzione, sollevata dal Pretore di Verona - Sezione distaccata di Caprino Veronese - con ordinanza 28 luglio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze