Corte costituzionale
Sentenza n. 117/1990
Corte cost., sent. 9 marzo 1990, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 117/1990
- Data di deposito
- 9 marzo 1990
- Data di decisione
- 6 marzo 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:117
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, legge n. 210 del 17 maggio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 15663
La istituzione di un foro erariale per le controversie di lavoro dei dipendenti dell'ente "Ferrovie dello Stato" (devolute al pretore del lavoro) risulta irragionevole e contraddittoria rispetto al mutamento degli indici legali di collegamennto della giurisdizione, in quanto deroga ingiustificatamente al limite generale dell'inapplicabilita' del suddetto foro nei giudizi innanzi a pretori e conciliatori e si risolve in una posizione di ingiustificato privilegio del nuovo ente in sede giurisdizionale, obliterando le rilevanti ragioni di interesse pubblico e sociale sottese alla normativa generale sulla competenza territoriale del giudice del lavoro (art. 413 cod. proc. civ.), applicabile nel settore degli enti pubblici economici. E' percio' incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. (assorbito il profilo concernente l'art. 24 Cost.) - l'art. 23. L. 17 maggio 1985 n. 210, recante: "Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato", nella parte in cui prevede che le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente siano devolute alla competenza del pretore "del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie", anziche' del pretore competente secondo la disciplina generale delle controversie in materia di lavoro (art. 413 cod. proc. civ.). - sulla regola generale del foro erariale, S. n. 118/1964.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, recante: "Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato", nella parte in cui prevede che le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente siano devolute alla competenza del pretore "del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie", anziché del pretore competente secondo la disciplina generale delle controversie in materia di lavoro (art. 413 del codice di procedura civile).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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