Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1990

Corte cost., sent. 2 marzo 1990, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
102/1990
Data di deposito
2 marzo 1990
Data di decisione
21 febbraio 1990
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:102

Norme oggetto del giudizio

  • art. 240, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973

Parametri

Massime

Massima n. 15573

Il difetto di giurisdizione del giudice 'a quo' fa escludere la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale quando risulti chiaramente dalla legge o corrisponda ad un univoco orientamento giurisprudenziale, si' da rivestire il carattere dell'evidenza: giacche', in tal caso, l'eventuale pronuncia di incostituzionalita' resterebbe inapplicabile ai casi concreti che l'hanno occasionata. - S. nn. 159/1983, 190/1985, 346/1987, 777/1988, 575/1989; O. nn. 100/1988, 523/1989.

Massima n. 15578

Non e' configurabile un diritto soggettivo del privato all'attivazione ed esercizio di impianti radiotelevisivi, ma solo un interesse legittimo al corretto esercizio, da parte della p.a., dei poteri di assegnazione delle frequenze e di disattivazione degli impianti, i quali sono finalizzati al razionale ed ordinato governo dell'etere ed implicano un ambito di discrezionalita' non solo tecnica ma anche amministrativa. Consegue da cio' il difetto di giurisdizione del giudice ordinario - anche ai soli fini dell'adozione di provvedimenti urgenti - e l'inammissibilita' della questione di costituzionalita' da questi sollevata per censurare l'attribuzione alla p.a. del potere di disattivare gli impianti radiotelevisivi privati sprovvisti di autorizzazione ed operanti in ambito locale. (Questione concernente l'art. 240 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 Cost.). - S. nn. 237/1984, 826/1988 e 1030/1988, 153/1987, nonche' O. n. 374/1989. Vedi, peraltro, S. n. 202/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 240 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione dal Pretore di Frascati con cinque ordinanze del 29 maggio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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