Corte costituzionale
Sentenza n. 102/1990
Corte cost., sent. 2 marzo 1990, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 102/1990
- Data di deposito
- 2 marzo 1990
- Data di decisione
- 21 febbraio 1990
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 240, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
Parametri
Massime
Massima n. 15573
Il difetto di giurisdizione del giudice 'a quo' fa escludere la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale quando risulti chiaramente dalla legge o corrisponda ad un univoco orientamento giurisprudenziale, si' da rivestire il carattere dell'evidenza: giacche', in tal caso, l'eventuale pronuncia di incostituzionalita' resterebbe inapplicabile ai casi concreti che l'hanno occasionata. - S. nn. 159/1983, 190/1985, 346/1987, 777/1988, 575/1989; O. nn. 100/1988, 523/1989.
Massima n. 15578
Non e' configurabile un diritto soggettivo del privato all'attivazione ed esercizio di impianti radiotelevisivi, ma solo un interesse legittimo al corretto esercizio, da parte della p.a., dei poteri di assegnazione delle frequenze e di disattivazione degli impianti, i quali sono finalizzati al razionale ed ordinato governo dell'etere ed implicano un ambito di discrezionalita' non solo tecnica ma anche amministrativa. Consegue da cio' il difetto di giurisdizione del giudice ordinario - anche ai soli fini dell'adozione di provvedimenti urgenti - e l'inammissibilita' della questione di costituzionalita' da questi sollevata per censurare l'attribuzione alla p.a. del potere di disattivare gli impianti radiotelevisivi privati sprovvisti di autorizzazione ed operanti in ambito locale. (Questione concernente l'art. 240 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 Cost.). - S. nn. 237/1984, 826/1988 e 1030/1988, 153/1987, nonche' O. n. 374/1989. Vedi, peraltro, S. n. 202/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 240 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione dal Pretore di Frascati con cinque ordinanze del 29 maggio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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