Corte costituzionale

Ordinanza n. 95/1990

Corte cost., ord. 26 febbraio 1990, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
95/1990
Data di deposito
26 febbraio 1990
Data di decisione
20 febbraio 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:95

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 605 del 12 agosto 1982
  • art. 22, comma 1, legge n. 135 del 4 aprile 1977

Parametri

Massime

Massima n. 15053

Ai fini dell'iscrizione, nel regime transitorio di cui all'art. 22, l. n. 135 del 1977, degli institori di imprese marittime negli elenchi dei raccomandatari marittimi, non contrasta con gli artt. 3, 4 e 41 Cost., il previsto requisito del deposito della procura effettuato prima dell'entrata in vigore della legge stessa, trovando esso ragionevole giustificazione alla stregua dell'accentuata rilevanza pubblicistica della materia e della natura degli interessi sociali perseguiti da detta normativa. Ne', peraltro, i requisiti richiesti ai medesimi fini al di fuori del regime transitorio (titolo di studio, compimento del tirocinio, superamento dell'esame) comportano violazione degli artt. 4 e 41 Cost.. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, primo comma, l. 4 aprile 1977, n. 135, come modificato dall'art. 1, l. 12 agosto 1982, n. 605).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge 12 agosto 1982, n. 605, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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