Corte costituzionale
Ordinanza n. 95/1990
Corte cost., ord. 26 febbraio 1990, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 95/1990
- Data di deposito
- 26 febbraio 1990
- Data di decisione
- 20 febbraio 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 605 del 12 agosto 1982
- art. 22, comma 1, legge n. 135 del 4 aprile 1977
Parametri
Massime
Massima n. 15053
Ai fini dell'iscrizione, nel regime transitorio di cui all'art. 22, l. n. 135 del 1977, degli institori di imprese marittime negli elenchi dei raccomandatari marittimi, non contrasta con gli artt. 3, 4 e 41 Cost., il previsto requisito del deposito della procura effettuato prima dell'entrata in vigore della legge stessa, trovando esso ragionevole giustificazione alla stregua dell'accentuata rilevanza pubblicistica della materia e della natura degli interessi sociali perseguiti da detta normativa. Ne', peraltro, i requisiti richiesti ai medesimi fini al di fuori del regime transitorio (titolo di studio, compimento del tirocinio, superamento dell'esame) comportano violazione degli artt. 4 e 41 Cost.. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, primo comma, l. 4 aprile 1977, n. 135, come modificato dall'art. 1, l. 12 agosto 1982, n. 605).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge 12 agosto 1982, n. 605, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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