Corte costituzionale
Ordinanza n. 94/1990
Corte cost., ord. 26 febbraio 1990, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 94/1990
- Data di deposito
- 26 febbraio 1990
- Data di decisione
- 20 febbraio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:94
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 8, comma 2, legge n. 184 del 4 maggio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 15049
Con la legge 4 maggio 1983, n. 184, il legislatore ha ispirato le sue scelte al valore costituzionale della famiglia naturale, come unico luogo di formazione primario della personalita' del minore, surrogabile soltanto con la famiglia adottiva ed escludendo pertanto qualsiasi "tertium genus" privo dei caratteri della stabilita' e definitivita'.
Massima n. 15051
L'istituto dell'affidamento familiare postula una situazione di "abbandono" del minore da parte dei genitori e degli stretti parenti, configurabile anche soltanto in una riduzione sensibile e non temporanea di cure morali e materiali.
Massima n. 15075
La mancanza del carattere di stabilita' e definitivita' dell'affidamento familiare, in quanto istituto finalizzato esclusivamente al reinserimento nella famiglia d'origine o all'acquisizione dello "status" di figlio adottivo, e' alla base della norma per cui in ogni caso il minore, anche se si trovi in affidamento familiare, persistendo lo stato di "abbandono" da parte dei parenti, va dichiarato adottabile. Al riguardo, rientrando le modifiche normative ipotizzabili nella sola potesta' del legislatore, risulta comunque consentito al giudice (art. 4, L. n. 184 del 1983) modellare tempi e modi dell'istituto predetto, in ragione delle situazioni concrete, ove il mantenimento dello stato precario possa contingentemente apparire come la migliore soluzione per il minore stesso. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, L. 4 maggio 1983, n. 184, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 31, secondo comma, Cost., alla quale ha dato occasione, di fatto, nel giudizio a quo, la dichiarata volonta' degli affidatari - consenziente la minore - di non chiedere l'adozione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Trieste con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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